Art. 150 
 
                        Ispettori di cantiere 
 
                   (art. 126, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Gli  assistenti  con  funzioni  di  ispettori   di   cantiere
collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori
in conformita' delle prescrizioni stabilite nel  capitolato  speciale
di appalto. La posizione  di  ispettore  e'  ricoperta  da  una  sola
persona che esercita la sua attivita' in un  turno  di  lavoro.  Essi
sono presenti a tempo pieno durante  il  periodo  di  svolgimento  di
lavori che richiedono controllo quotidiano, nonche' durante  le  fasi
di collaudo e delle eventuali  manutenzioni.  Essi  rispondono  della
loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. 
    2. Agli ispettori,  possono  essere  affidati  fra  gli  altri  i
seguenti compiti: 
    a) la verifica dei documenti di accompagnamento  delle  forniture
di materiali per assicurare che siano conformi alle  prescrizioni  ed
approvati dalle strutture di controllo in qualita' del fornitore; 
    b) la verifica, prima della messa in opera, che i  materiali,  le
apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi  di  collaudo
prescritte dal controllo di qualita'  o  dalle  normative  vigenti  o
dalle  prescrizioni  contrattuali  in  base  alle  quali  sono  stati
costruiti; 
    c) il controllo sulla attivita' dei subappaltatori; 
    d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo
ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; 
    e) l'assistenza alle prove di laboratorio; 
    f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa  in
esercizio ed accettazione degli impianti; 
    g) la predisposizione degli atti contabili e  l'esecuzione  delle
misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; 
    h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.