Art. 150 Esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica 1. Sino all'emanazione dei decreti di cui agli articoli 78 e 88 valgono le disposizioni di cui all'allegato V. 2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo indeterminato la loro validita', numero progressivo e, se presenti, le loro limitazioni all'attivita' in campo sanitario. 3. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione presentate entro il 31 dicembre 1995 vengono esaminate e portate a termine secondo le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. 4. Le commissioni di cui agli articoli 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, rimangono in carica fino al termine di validita' previsto dal relativo decreto ministeriale di nomina. 5. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui agli articoli 81, comma 6, e 90, comma 5, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione dei lavoratori esposti tenuta e conservata secondo le modalita' previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449, che stabilisce altresi' i modelli di tale documentazione. 6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 81, comma 6, gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 2, lettera e) e comma 3, sono adempiuti mediante prospetti, sottoscritti dall'esperto qualificato, compilati in base alla documentazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449.
Note all'art. 150: - Per il D.P.R. n. 185/1964 v. nota all'art. 147. Si riportano gli artt. 71 e 76: "Art. 71 (Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo) Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' istituito, di concerto con il Ministro per la sanita' e d'intesa con il Ministro per la marina mercantile un elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione: a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che emettono raggi X funzionando con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 chilovolt; b) abilitazione di secondo grado per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene diverse da quelle definite alla precedente lettera a), o da sostanze radioattive, escluse le sorgenti di neutroni e gli impianti nucleari di cui all'art. 8 lettere a), b), c), d), e), f); c) abilitazione di terzo grado per la sorveglianza fisica delle sorgenti di neutroni e degli impianti di cui all'art. 8 lettere a), b), c), d), e), f). L'abilitazione di secondo grado comprende quella di primo grado; quella di terzo grado le abilitazioni di primo e secondo grado. Nell'elenco possono essere iscritti, su domanda, coloro che dimostrano di essere in possesso della capacita' tecnica e professionale e della idoneita' fisica necessarie per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica della protezione. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita' e d'intesa con il Ministro per la marina mercantile, sono stabilite le modalita' per l'iscrizione nell'elenco di cui al primo comma, nonche' per l'accertamento della capacita' tecnica e professionale e dell' idoneita' fisica". "Art. 76 (Elenco dei medici autorizzati) - Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita' e d'intesa con il Ministro per la marina mercantile e' istituito un elenco nominativo dei medici autorizzati. All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i laureati in medicina e chirurgia i quali hanno almeno tre anni di esercizio professionale e che dimostrano di essere in possesso della capacita' tecnica e professionale e della idoneita' fisica necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita' e d' intesa con il Ministro per la marina mercantile sono stabilite le modalita' per l'iscrizione nell'elenco di cui al primo comma, nonche' per l'accertamento della capacita' tecnica e professionale e dell'idoneita' fisica". - Le norme di applicazione dei predetti articoli sono contenute nel D.P.R. 12 dicembre 1972, n. 1150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 3 maggio 1973. Si trascrive il testo degli artt. 16 e 20: "Art. 16 (Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati) - Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati. Essa e' presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed e' composta da esperti in materia di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui: uno, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari tecnici della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro; due, designati dal Ministero della sanita', tra i funzionari tecnici delle carriere direttive del Ministero stesso ovvero dell'Istituto superiore della sanita'; uno, designato dal Ministero della pubblica istruzione, tra i professori di ruolo o incaricati alle cattedre di radiologia, radiobiologia o medicina nucleare; uno, designato dal Ministero della marina mercantile, tra i funzionari tecnici della carriera direttiva; due, designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di cui uno puo' essere medico esperto in materia di sorveglianza medica della protezione. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e' designato un membro supplente. Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della commissione e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente". "Art. 20 (Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati). - Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' istituita la commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati. Essa e' presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed e' composta da esperti in materia di sorveglianza medica della protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, nonche' da un esperto in materia di sorveglianza fisica della protezione, di cui: uno, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari tecnici della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro; due, designati dal Ministero della sanita', tra i funzionari tecnici delle carriere direttive dello stesso Ministero ovvero dell'istituto superiore della sanita'; uno, designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i professori di ruolo o incaricati di medicina del lavoro, di radiologia, radiobiologia o medicina nucleare; uno, designato dal Ministero della marina mercantile tra i funzionari tecnici della carriera direttiva; due, designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di cui uno esperto in materia di sorveglianza medica della protezione e uno esperto in materia di sorveglianza fisica della protezione. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e' designato un membro supplente. Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della commissione e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente". Modificazioni al predetto D.P.R. n. 1150/1972 sono state apportate con D.M. 1 agosto 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1981. - Il D.M. 13 luglio 1990, n. 449, che contiene il regolamento concernente le modalita' di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di tali radiazioni e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 1991.