Art. 150
    Esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti.
      Documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica

  1.  Sino  all'emanazione  dei  decreti di cui agli articoli 78 e 88
valgono le disposizioni di cui all'allegato V.
  2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati
e  dei  medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo indeterminato
la  loro  validita',  numero  progressivo  e,  se  presenti,  le loro
limitazioni all'attivita' in campo sanitario.
  3.  Le  domande  di ammissione all'esame di abilitazione presentate
entro  il  31  dicembre  1995  vengono  esaminate e portate a termine
secondo  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150.
  4.  Le  commissioni  di  cui  agli articoli 16 e 20 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, rimangono in
carica  fino  al  termine  di validita' previsto dal relativo decreto
ministeriale di nomina.
  5.  In  attesa dell'emanazione dei decreti di cui agli articoli 81,
comma  6, e 90, comma 5, la documentazione relativa alla sorveglianza
fisica e medica della radioprotezione dei lavoratori esposti tenuta e
conservata secondo le modalita' previste nel decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  13  luglio  1990,  n. 449, che
stabilisce altresi' i modelli di tale documentazione.
  6.  In  attesa  dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 81,
comma  6,  gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 2, lettera e) e
comma 3, sono adempiuti mediante prospetti, sottoscritti dall'esperto
qualificato,  compilati in base alla documentazione di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 luglio 1990, n.
449.
 
          Note all'art. 150:
          - Per il D.P.R.  n.  185/1964  v.  nota  all'art.  147.  Si
          riportano gli artt. 71 e 76:
          "Art.  71  (Abilitazione  degli esperti qualificati: elenco
          nominativo) Con decreto del Ministro per  il  lavoro  e  la
          previdenza   sociale  e'  istituito,  di  concerto  con  il
          Ministro per la sanita' e d'intesa con il Ministro  per  la
          marina   mercantile  un  elenco  nominativo  degli  esperti
          qualificati,  ripartito  secondo  i   seguenti   gradi   di
          abilitazione:
          a)  abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica
          delle sorgenti costituite  da  apparecchi  radiologici  che
          emettono   raggi   X   funzionando  con  tensione  massima,
          applicata al tubo, inferiore a 400 chilovolt;
          b) abilitazione di secondo grado per la sorveglianza fisica
          delle sorgenti costituite da macchine radiogene diverse  da
          quelle  definite  alla precedente lettera a), o da sostanze
          radioattive, escluse le sorgenti di neutroni e gli impianti
          nucleari di cui all'art. 8 lettere a), b), c), d), e), f);
          c)  abilitazione di terzo grado per la sorveglianza  fisica
          delle sorgenti di neutroni e degli impianti di cui all'art.
          8 lettere a), b), c), d), e), f).
          L'abilitazione  di  secondo grado comprende quella di primo
          grado; quella di terzo grado le  abilitazioni  di  primo  e
          secondo  grado.    Nell'elenco  possono essere iscritti, su
          domanda, coloro che dimostrano di essere in possesso  della
          capacita'  tecnica e professionale e della idoneita' fisica
          necessarie per lo svolgimento  dei  compiti  inerenti  alla
          sorveglianza fisica della protezione.
          Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta
          del Ministro per il lavoro  e  la  previdenza  sociale,  di
          concerto  con  il Ministro per la sanita' e d'intesa con il
          Ministro  per  la  marina  mercantile,  sono  stabilite  le
          modalita'  per  l'iscrizione  nell'elenco  di  cui al primo
          comma, nonche' per l'accertamento della capacita' tecnica e
          professionale e dell' idoneita' fisica".
          "Art. 76 (Elenco dei medici autorizzati) - Con decreto  del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro per la sanita' e d'intesa con il Ministro
          per la marina mercantile e' istituito un elenco  nominativo
          dei   medici   autorizzati.     All'elenco  possono  essere
          iscritti, su domanda, i laureati in medicina e chirurgia  i
          quali  hanno  almeno  tre anni di esercizio professionale e
          che  dimostrano  di  essere  in  possesso  della  capacita'
          tecnica e professionale e della idoneita' fisica necessaria
          per  lo  svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza
          medica della protezione.
          Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
          del  Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale, di
          concerto con il Ministro per la sanita' e d' intesa con  il
          Ministro   per  la  marina  mercantile  sono  stabilite  le
          modalita' per l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  primo
          comma, nonche' per l'accertamento della capacita' tecnica e
          professionale e dell'idoneita' fisica".
          -  Le  norme  di  applicazione  dei  predetti articoli sono
          contenute nel D.P.R. 12 dicembre 1972, n. 1150,  pubblicato
          sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  113  del  3 maggio 1973. Si
          trascrive il testo degli artt. 16 e 20:
          "Art.  16   (Commissione   per   l'iscrizione   nell'elenco
          nominativo degli esperti qualificati) - Presso il Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e' istituita la
          commissione per l'iscrizione nell'elenco  nominativo  degli
          esperti   qualificati.      Essa  e'  presieduta  dal  capo
          dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed e'  composta
          da   esperti   in  materia  di  sorveglianza  fisica  della
          protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:
            uno,  designato  dal  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale tra i funzionari tecnici della carriera
          direttiva dell'ispettorato del lavoro;
            due,  designati  dal  Ministero  della  sanita',  tra   i
          funzionari  tecnici  delle carriere direttive del Ministero
          stesso ovvero dell'Istituto superiore della sanita';
            uno, designato dal Ministero della  pubblica  istruzione,
          tra  i  professori  di  ruolo o incaricati alle cattedre di
          radiologia, radiobiologia o medicina nucleare;
            uno, designato dal Ministero della marina mercantile, tra
          i funzionari tecnici della carriera direttiva;
            due,  designati  dal  comitato  nazionale  per  l'energia
          nucleare, di cui uno puo' essere medico esperto in  materia
          di sorveglianza medica della protezione.
          In  corrispondenza  di  ogni  rappresentante  effettivo, e'
          designato un membro supplente.
          Le  funzioni   di   segreteria   della   commissione   sono
          disimpegnate  da  un funzionario del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale. I componenti della commissione  e
          il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il
          lavoro  e  la previdenza sociale, durano in carica 3 anni e
          possono essere riconfermati.
          Le  deliberazioni  della  commissione   sono   adottate   a
          maggioranza.  In  caso  di parita' di voti, prevale il voto
          del presidente".
          "Art. 20  (Commissione  per  l'iscrizione  nell'elenco  dei
          medici  autorizzati).  -  Presso  il Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale, e' istituita la  commissione  per
          l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati.
          Essa   e'   presieduta  dal  capo  dell'ispettorato  medico
          centrale del lavoro ed e' composta da esperti in materia di
          sorveglianza  medica  della  protezione   sanitaria   dalle
          radiazioni  ionizzanti, nonche' da un esperto in materia di
          sorveglianza fisica della protezione, di cui:
            uno,  designato  dal  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale tra i funzionari tecnici della carriera
          direttiva dell'ispettorato del lavoro;
            due,  designati  dal  Ministero  della  sanita',  tra   i
          funzionari  tecnici  delle  carriere direttive dello stesso
          Ministero ovvero dell'istituto superiore della sanita';
            uno, designato dal Ministero  della  pubblica  istruzione
          tra  i  professori  di  ruolo  o incaricati di medicina del
          lavoro, di radiologia, radiobiologia o medicina nucleare;
            uno, designato dal Ministero della marina mercantile  tra
          i funzionari tecnici della carriera direttiva;
            due,  designati  dal  comitato  nazionale  per  l'energia
          nucleare, di cui uno esperto  in  materia  di  sorveglianza
          medica  della  protezione  e  uno  esperto  in  materia  di
          sorveglianza fisica della protezione.
          In corrispondenza  di  ogni  rappresentante  effettivo,  e'
          designato un membro supplente.
          Le   funzioni   di   segreteria   della   commissione  sono
          disimpegnate da un funzionario del Ministero del  lavoro  e
          della  previdenza sociale. I componenti della commissione e
          il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale; durano in carica tre anni e
          possono essere riconfermati.
          Le  deliberazioni  della  commissione   sono   adottate   a
          maggioranza.  In  caso  di parita' di voti, prevale il voto
          del presidente".
          Modificazioni al predetto D.P.R. n.  1150/1972  sono  state
          apportate  con  D.M.  1    agosto  1981,  pubblicato  sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1981.
           -  Il  D.M.  13  luglio  1990,  n.  449,  che  contiene il
          regolamento  concernente  le  modalita'  di  tenuta   della
          documentazione  relativa  alla sorveglianza fisica e medica
          della  protezione  dalle   radiazioni   ionizzanti   e   la
          sorveglianza  medica  dei  lavoratori esposti al rischio di
          tali radiazioni e' pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.
          38 del 14 febbraio 1991.