(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 150)
 
                              Art. 150 
 
                            (Estinzione) 
 
 
  1. Il giudizio sul  conto  si  estingue  decorsi  cinque  anni  dal
deposito del conto presso la segreteria della sezione senza  che  sia
stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4,  o
siano state elevate contestazioni a carico  del  contabile  da  parte
dell'amministrazione,  degli  organi  di  controllo  o  del  pubblico
ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza. 
 
 
  2.  L'estinzione  opera  di  diritto  e,  ove  sia  necessario,  e'
dichiarata anche d'ufficio. 
 
 
  3. La segreteria della sezione  da'  comunicazione  dell'estinzione
all'amministrazione  interessata  e  al  pubblico  ministero,   anche
cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi. 
 
 
  4.  Il  conto  e  la  relativa  documentazione,  se  depositati  in
originale analogico, sono restituiti alla competente  amministrazione
che ne faccia espressa richiesta. 
 
 
  5.   L'estinzione   del   giudizio   non   estingue   l'azione   di
responsabilita'.