Articolo 151
        Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

   1.  Per  lavori  su  beni  paesaggistici  che non siano gia' stati
oggetto  dei  provvedimenti di cui agli articoli 138 e 141, o che non
siano   stati   precedentemente   dichiarati  di  notevole  interesse
pubblico,  e  dei  quali  sia stata ordinata la sospensione senza che
fosse  stata  intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 150,
comma   1,  l'interessato  puo'  ottenere  il  rimborso  delle  spese
sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere gia'
eseguite  sono  demolite  a  spese  dell'autorita' che ha disposto la
sospensione.