Art. 151.
Osservanza   degli   obblighi   di  comunicazione  all'interno  della
                              comunita'

  1.  Il  Ministero  della  salute  verifica  l'osservanza,  da parte
dell'AIFA,   di   tutti  gli  obblighi  di  comunicazione  in  ambito
comunitario previsti dal presente decreto.
  2.  L'AIFA  accetta,  di  norma,  le  conclusioni  di una ispezione
effettuata  in  altro Stato membro, ai sensi delle disposizioni della
direttiva 2001/83/CE, che interessano medicinali commercializzati sul
territorio italiano. In circostanze eccezionali, tuttavia, quando per
motivi di salute pubblica l'AIFA non puo' accettare le conclusioni di
un'ispezione,  ne  informa immediatamente la Commissione, l'EMEA e il
Ministero della salute.
 
          Nota all'art. 151:
              - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.