Art. 151 
 
                       Sicurezza nei cantieri 
 
                   (art. 127, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Le funzioni  del  coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori
previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono
essere  svolte  dal  direttore  lavori,  qualora  sia  provvisto  dei
requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualita'  che  il
direttore dei lavori non  svolga  le  funzioni  di  coordinatore  per
l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza
di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti  previsti
dalla  normativa,  che  svolga  le  funzioni  di   coordinatore   per
l'esecuzione dei lavori. 
    2. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori
si applica l'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo  9  aprile
2008, n. 81; il coordinatore per  l'esecuzione  dei  lavori  assicura
altresi' il rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  131,
comma 2, del codice. 
    3. I provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1,  lettera  e),
del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  sono  comunicati
all'Autorita' da parte del responsabile del procedimento. 
 
              Note all'art. 151 
              -  Il  testo  dell'art.  92,  comma  1,   del   decreto
          legislativo  9  aprile  2008  n.  81,  recante   Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro., pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008,  n.
          101, S.O., e' il seguente: 
              “Art. 92 (Obblighi del  coordinatore  per  l'esecuzione
          dei lavori) - 1. Durante la  realizzazione  dell'opera,  il
          coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
              a) verifica, con opportune azioni  di  coordinamento  e
          controllo,   l'applicazione,   da   parte   delle   imprese
          esecutrici e dei lavoratori  autonomi,  delle  disposizioni
          loro pertinenti contenute  nel  piano  di  sicurezza  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto,  e  la
          corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
              b)  verifica  l'idoneita'  del   piano   operativo   di
          sicurezza,  da  considerare  come  piano  complementare  di
          dettaglio del piano di sicurezza  e  coordinamento  di  cui
          all'articolo   100,   assicurandone   la    coerenza    con
          quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza  e
          di coordinamento di cui all'articolo 100, ove  previsto,  e
          il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,  lettera  b),
          in relazione all'evoluzione dei lavori  ed  alle  eventuali
          modifiche intervenute, valutando le proposte delle  imprese
          esecutrici dirette a migliorare la sicurezza  in  cantiere,
          verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
          i rispettivi piani operativi di sicurezza; 
              c) organizza tra i datori di  lavoro,  ivi  compresi  i
          lavoratori autonomi, la cooperazione  ed  il  coordinamento
          delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione; 
              d)  verifica  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli
          accordi tra le parti  sociali  al  fine  di  realizzare  il
          coordinamento  tra   i   rappresentanti   della   sicurezza
          finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 
              e) segnala al committente o al responsabile dei lavori,
          previa contestazione scritta alle imprese e  ai  lavoratori
          autonomi interessati,  le  inosservanze  alle  disposizioni
          degli  articoli  94,  95,  96  e  97,  comma  1,   e   alle
          prescrizioni  del  piano  di  cui  all'articolo  100,   ove
          previsto,   e   propone   la   sospensione   dei    lavori,
          l'allontanamento delle imprese o  dei  lavoratori  autonomi
          dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel  caso  in
          cui il committente o il responsabile dei lavori non  adotti
          alcun provvedimento  in  merito  alla  segnalazione,  senza
          fornire   idonea   motivazione,   il    coordinatore    per
          l'esecuzione  da'  comunicazione   dell'inadempienza   alla
          azienda  unita'   sanitaria   locale   e   alla   direzione
          provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
              f) sospende, in caso di  pericolo  grave  e  imminente,
          direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino  alla
          verifica  degli  avvenuti  adeguamenti   effettuati   dalle
          imprese interessate.”. 
              - Il testo dell'art. 131, comma 2, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque
          prima  della  consegna  dei  lavori,  l'appaltatore  od  il
          concessionario  redige  e  consegna  ai  soggetti  di   cui
          all'articolo 32: 
              a)  eventuali  proposte  integrative   del   piano   di
          sicurezza  e  di  coordinamento  quando  quest'ultimo   sia
          previsto ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494; 
              b) un piano  di  sicurezza  sostitutivo  del  piano  di
          sicurezza e di coordinamento quando  quest'ultimo  non  sia
          previsto ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494; 
              c) un piano operativo di sicurezza per  quanto  attiene
          alle proprie scelte  autonome  e  relative  responsabilita'
          nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei
          lavori,  da  considerare  come   piano   complementare   di
          dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento  quando
          quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto  legislativo
          14 agosto 1996, n.  494,  ovvero  del  piano  di  sicurezza
          sostitutivo di cui alla lettera b).”