(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 151)
 
                              Art. 151 
 
                        (Giudice competente) 
 
 
  1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra
la sezione giurisdizionale regionale competente  per  territorio,  in
primo grado, giudica in  composizione  monocratica,  in  funzione  di
giudice unico. 
 
 
  2. Il  difetto  della  competenza  per  territorio,  come  definita
dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non e' rilevabile d'ufficio ed
e'  eccepito  a  pena  di  decadenza  nella  comparsa   di   risposta
tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non
contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.