Art. 152 
                  (Autorita' giudiziaria ordinaria) 
 
   1. Tutte le controversie che riguardano, comunque,  l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, comprese quelle  inerenti  ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
o  alla  loro  mancata  adozione,   sono   attribuite   all'autorita'
giudiziaria ordinaria. 
   2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone
con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo  ove
risiede il titolare del trattamento. 
   3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica. 
   4. Se e' presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai 
sensi dell'articolo 143, il ricorso e' proposto entro il  termine  di
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento  o  dalla
data del rigetto tacito. Se il ricorso e' proposto oltre tale termine
il giudice lo dichiara inammissibile con  ordinanza  ricorribile  per
cassazione. 
   5. La proposizione  del  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  del
provvedimento del Garante. Se  ricorrono  gravi  motivi  il  giudice,
sentite le parti, puo' disporre diversamente in tutto o in parte  con
ordinanza impugnabile unitamente  alla  decisione  che  definisce  il
grado di giudizio. 
   6. Quando  sussiste  pericolo  imminente  di  un  danno  grave  ed
irreparabile il giudice puo' emanare i  provvedimenti  necessari  con
decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento,  l'udienza
di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici
giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica
o revoca i provvedimenti emanati con decreto. 
   7. Il giudice fissa l'udienza  di  comparizione  delle  parti  con
decreto con il quale assegna  al  ricorrente  il  termine  perentorio
entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante.  Tra  il  giorno
della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno
di trenta giorni. 
   8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare  senza  addurre
alcun legittimo impedimento,  il  giudice  dispone  la  cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio. 
   9. Nel corso del giudizio il  giudice  dispone,  anche  d'ufficio,
omettendo ogni formalita' non necessaria al contraddittorio, i  mezzi
di prova che ritiene  necessari  e  puo'  disporre  la  citazione  di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli. 
   10.  Terminata  l'istruttoria,  il  giudice  invita  le  parti   a
precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa  udienza,  alla
discussione orale della causa, pronunciando subito dopo  la  sentenza
mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza  sono
depositate in  cancelleria  entro  i  successivi  trenta  giorni.  Il
giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo,  la
motivazione  della  sentenza,  che  e'  subito  dopo  depositata   in
cancelleria. 
   11. Se necessario, il giudice puo' concedere alle parti un termine
non superiore a dieci giorni per il  deposito  di  note  difensive  e
rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. 
   12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di  cui
all'articolo 4 della legge 20  marzo  1865,  n.  2248,  allegato  E),
quando e'  necessario  anche  in  relazione  all'eventuale  atto  del
soggetto pubblico titolare o  responsabile,  accoglie  o  rigetta  la
domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone
sul risarcimento del danno, ove richiesto,  e  pone  a  carico  della
parte soccombente le spese del procedimento. 
   13. La sentenza non e' appellabile, ma e' ammesso il  ricorso  per
cassazione. 
   14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5,  della  legge  1  aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 152:
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 20 marzo
          1865,  n.  2248  (Legge  sul  contenzioso  amministrativo),
          allegato E:
              «Art.  4.  -  Quando  la  contestazione  cade  sopra un
          diritto  che  si  pretende  leso  da un atto dell'autorita'
          amministrativa,  i  tribunali  si  limiteranno  a conoscere
          degli  effetti  dell'atto  stesso  in relazione all'oggetto
          dedotto in giudizio.
              L'atto  amministrativo  non  potra'  essere  revocato o
          modificato  se  non sovra ricorso alle competenti autorita'
          amministrative,  le quali si conformeranno al giudicato dei
          Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.».
              - Per il testo dell'art. 10 della legge 1° aprile 1981,
          n. 121, vedi in nota all'art. 56.