Articolo 152
           Interventi soggetti a particolari prescrizioni

  1.  Nel  caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte
per  impianti  industriali  e di palificazione nell'ambito e in vista
delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136, ovvero in
prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso
articolo,  la  regione  ha  facolta'  di  prescrivere le distanze, le
misure  e  le  varianti  ai progetti in corso d'esecuzione, le quali,
tenendo  in  debito  conto  l'utilita'  economica  delle  opere  gia'
realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo
Titolo.  La  medesima  facolta'  spetta al Ministero, che la esercita
previa consultazione della regione.
  2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136,
lettera  c),  o  all'articolo  142,  comma  1, lettera m), la Regione
consulta preventivamente le competenti soprintendenze.