Art. 152. 
Obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organizzazione  mondiale
                            della sanita' 
 
  1. L'AIFA comunica immediatamente all'Organizzazione mondiale della
sanita' informazioni adeguate sulle decisioni concernenti  medicinali
in commercio che possono incidere sulla  tutela  sanitaria  in  Paesi
terzi. 
  2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 e' inviata  all'EMEA
e al Ministero della salute.