Art. 152. Obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanita' 1. L'AIFA comunica immediatamente all'Organizzazione mondiale della sanita' informazioni adeguate sulle decisioni concernenti medicinali in commercio che possono incidere sulla tutela sanitaria in Paesi terzi. 2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 e' inviata all'EMEA e al Ministero della salute.