Art. 152 
 
                  Disposizioni e ordini di servizio 
 
                   (art. 128, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il responsabile del procedimento impartisce al  direttore  dei
lavori con  disposizione  di  servizio  le  istruzioni  occorrenti  a
garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella
loro esecuzione, quando questo non  sia  regolato  dal  contratto,  e
stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori,  la  periodicita'
con la quale il direttore  dei  lavori  e'  tenuto  a  presentare  un
rapporto sulle principali  attivita'  di  cantiere  e  sull'andamento
delle lavorazioni. 
    2. Nell'ambito  delle  disposizioni  di  servizio  impartite  dal
responsabile del  procedimento  al  direttore  dei  lavori  resta  di
competenza  di  quest'ultimo  l'emanazione  di  ordini  di   servizio
all'esecutore in ordine  agli  aspetti  tecnici  ed  economici  della
gestione dell'appalto. 
    3.  L'ordine  di  servizio  e'  l'atto  mediante  il  quale  sono
impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni  da  parte
del responsabile del procedimento ovvero del  direttore  dei  lavori.
L'ordine  di  servizio  e'  redatto  in  due   copie   e   comunicato
all'esecutore che lo restituisce  firmato  per  avvenuta  conoscenza.
Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei  lavori,
deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore e'
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni  contenute  negli  ordini  di
servizio, fatte salve le facolta' di iscrivere le proprie riserve. In
ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro
di  contabilita'  all'atto  della  firma  immediatamente   successiva
all'ordine di servizio oggetto di riserve.