Art. 152 Prima applicazione delle disposizioni concernenti i limiti di esposizione 1. Sino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 96, commi 1 e 3, al fine di garantire comunque con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze ed i criteri stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.