Art. 152 
Prima  applicazione  delle  disposizioni  concernenti  i  limiti   di
                             esposizione 
 
  1. Sino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 96, commi  1
e 3, al fine di garantire comunque con la massima efficacia la tutela
sanitaria dei lavoratori e della  popolazione  dai  rischi  derivanti
dalle radiazioni ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze
ed i criteri stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.