Art. 152 (Forma della domanda) 1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: a) l'indicazione del giudice; b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; c) la determinazione dell'oggetto della domanda; d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda; e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione; f) la formulazione delle conclusioni; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.