Articolo 153 Cartelli pubblicitari 1. Nell'ambito e in prossimita' dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione. 2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Nota all'art. 153: - L'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993, dall'art. 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1999 e dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, dispone: "4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale".