Art. 153.
 Tassativita' delle fattispecie relative a provvedimenti restrittivi

  1. L'AIFA puo' rifiutare, sospendere o revocare l'AIC solamente per
i motivi specificati nel presente decreto.
  2.    Le    decisioni    di   sospensione   della   produzione,   o
dell'importazione  di  medicinali  provenienti  da  Paesi  terzi,  di
divieto di vendita e di ritiro dal commercio di un medicinale possono
essere  prese, rispettivamente, solamente per i motivi indicati negli
articoli 146 e 142.