(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 153)
 
                              Art. 153 
 
                   (Inammissibilita' del ricorso) 
 
 
  1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei
requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f)  e  g),
quando: 
 
 
  a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la  quale  fu
fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia; 
 
 
  b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in  sede
amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il  termine  di
legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale  atto  di
diffida a provvedere; 
 
 
  c) si ricorra avverso  provvedimenti  che  definiscono  domande  di
aggravamento in  conformita'  a  giudizi  delle  commissioni  mediche
pensionistiche   di   guerra   accettati   dall'interessato,   ovvero
confermati dalla commissione  medica  superiore,  e  il  ricorso  non
risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata  da
strutture  sanitarie  pubbliche  successivamente  alla   domanda   di
aggravamento o nei sei mesi antecedenti.