Art. 154
         Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosita'
                      Radionuclidi a vita breve

  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  formulata  d'intesa  dai  Ministri  dell'ambiente  e  della
sanita',  di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  sentita  l'ANPA,  sono definiti i criteri e le modalita' da
rispettare  per  la  gestione  dei rifiuti radioattivi che presentano
anche   caratteristiche  di  pericolosita'  diverse  dal  rischio  da
radiazioni, nonche' per il loro smaltimento nell'ambiente.
  2.  Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento
nell'ambiente,   nonche'  al  conferimento  a  terzi  ai  fini  dello
smaltimento,   dei  rifiuti  contenenti  radionuclidi  con  tempo  di
dimezzamento  fisico  inferiore  a  settantacinque  giorni  e che non
abbiano  concentrazione  superiore  ai  valori  determinati  ai sensi
dell'articolo  1  del  presente  decreto,  sempre  che lo smaltimento
avvenga  nel  rispetto  delle disposizioni del decreto del Presidente
della   Repubblica   10   settembre   1982,   n.  915,  e  successivi
provvedimenti.
  3.  I  dati  relativi  ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento a
terzi  di  rifiuti,  effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al
comma  2,  che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite,
debbono  essere  registrati  e  trasmessi,  su richiesta, all'Agenzia
regionale  o  della  Provincia autonoma, di cui all'articolo 03 della
legge  21  gennaio  1994,  n.  61, agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.
 
          Note all'art. 154:
          - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n.  915,    reca  attuazione
          delle  direttive  CEE  n.  75/442,  relativa ai rifiuti, n.
          76/403, relativa allo smaltimento dei  policlorodifenili  e
          dei  policlorotrifenili  e n.   78/319, relativa ai rifiuti
          tossici e nocivi. In esso sono definiti i criteri  generali
          per  la classificazione e la gestione dei rifiuti e le pro-
          cedure amministrative. Con la  Deliberazione  del  Comitato
          Interministeriale  del  27 luglio 1984, pubblicata sul S.O.
          n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 353 del 13 settembre  1984
          e  successive  modifiche, Deliberazioni rispettivamente del
          13 dicembre 1984, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 76
          del 29 marzo 1985, del 20 novembre 1985,  pubblicata  sulla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  23  del 29 gennaio 1986   e del 14
          luglio 1986, pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  183
          dell'8  agosto 1986, sono individuati criteri specifici per
          la  classificazione  e   la   gestione,   con   particolare
          riferimento  ai  criteri  ai  quali  devono  rispondere gli
          impianti di trattamento e smaltimento e, in particolare, le
          discariche.
          - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  03  della  legge  n.
          61/1994:
          "Art. 03 (Agenzie regionali e delle province autonome).- 1.
          Per  lo  svolgimento delle attivita' di interesse regionale
          di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attivita' tecniche
          di prevenzione, di vigilanza  e  di  controllo  ambientale,
          eventualmente  individuate  dalle  regioni e dalle province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  le  medesime  regioni  e
          province  autonome  con  proprie  leggi,  entro centottanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione     del    presente    decreto,    istituiscono
          rispettivamente   Agenzie    regionali    e    provinciali,
          attribuendo  ad esse o alle loro articolazioni territoriali
          le funzioni, il personale, i beni  mobili  e  immobili,  le
          attrezzature   e   la  dotazione  finanziaria  dei  presidi
          multizonali   di   prevenzione,   nonche'   il   personale,
          l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle
          unita'  sanitarie  locali  adibiti  alle  attivita'  di cui
          all'articolo 01. Le Agenzie regionali e  provinciali  hanno
          autonomia  tecnico-giuridica,  amministrativa,  contabile e
          sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta
          provinciale o regionale.
          2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per  le
          regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1,
          personale  gia'  in  organico  presso di esse o presso enti
          finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente  sono
          ridotti  gli  organici  regionali,  i  relativi  oneri  e i
          trasferimenti destinati agli enti  finanziati  con  risorse
          regionali  da  cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve
          essere condotta una ricognizione, entro 12 mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, che sulla  base  di  parametri  quali  la
          densita'   di   popolazione,   la   densita'   di  sorgenti
          inquinanti,  la  presenza  di   recettori   particolarmente
          sensibili, la densita' di attivita' produttive ed agricole,
          permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale
          per  l'area  di  competenza  delle  Agenzie  regionali e di
          strutturare su di essi la dotazione organica,  strumentale,
          finanziaria   delle   Agenzie   regionali   e   delle  loro
          articolazioni.
          3. Al fine di assicurare  efficacia  e  indirizzi  omogenei
          all'attivita'  di  prevenzione, di vigilanza e di controllo
          ambientali,  nonche'  di  coordinamento  con  attivita'  di
          prevenzione  sanitaria,  le  Agenzie  sono  organizzate  in
          settori tecnici  corrispondenti  alle  principali  aree  di
          intervento  e  articolate  in  dipartimenti  provinciali  o
          subprovinciali e in servizi territoriali.
          4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  con  le  leggi  di  cui  al  comma 1 provvedono a
          definire l'organizzazione, nonche' la dotazione  tecnica  e
          di  personale  e  le risorse finanziarie delle Agenzie, con
          l'osservanza,  per  quanto  riguarda  l'aspetto  sanitario,
          delle  disposizioni  contenute  nell'articolo 7 del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni  per le parti non in contrasto con il decreto
          del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse
          stabiliscono le  modalita'  di  consulenza  e  di  supporto
          all'azione  delle  province,  dei  comuni e delle comunita'
          montane,  dei  dipartimenti  e  dei  servizi   territoriali
          dell'Agenzia  e  fissano  le modalita' di integrazione e di
          coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e  di
          attivita' con i servizi delle unita' sanitarie locali.
          5.  Le  Agenzie di cui al presente articolo collaborano con
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di  cui
          all'articolo   1,  cui  prestano,  su  richiesta,  supporto
          tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al  comma  3
          del  medesimo  articolo  1. In attesa dell'attuazione delle
          disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, al personale delle
          Agenzie di  cui  al  presente  articolo  e'  confermato  il
          trattamento giuridico ed economico in godimento.
          6.  Le  Agenzie  regionali per lo svolgimento delle proprie
          attivita'  istituzionali   si   avvalgono   delle   sezioni
          regionali  dell'Albo  di  cui  all'articolo 10 del decreto-
          legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni,
          dalla legge 29 ottobre 1987, n.  441.  I  rapporti  fra  le
          Agenzie  e  le  sezioni  regionali  del  predetto Albo sono
          regolati dall'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  6
          dell'articolo 1 del presente decreto".