Art. 154 Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosita' Radionuclidi a vita breve 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta formulata d'intesa dai Ministri dell'ambiente e della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono definiti i criteri e le modalita' da rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosita' diverse dal rischio da radiazioni, nonche' per il loro smaltimento nell'ambiente. 2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento nell'ambiente, nonche' al conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, dei rifiuti contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e che non abbiano concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successivi provvedimenti. 3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento a terzi di rifiuti, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della Provincia autonoma, di cui all'articolo 03 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.
Note all'art. 154: - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, reca attuazione delle direttive CEE n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi. In esso sono definiti i criteri generali per la classificazione e la gestione dei rifiuti e le pro- cedure amministrative. Con la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata sul S.O. n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 353 del 13 settembre 1984 e successive modifiche, Deliberazioni rispettivamente del 13 dicembre 1984, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29 marzo 1985, del 20 novembre 1985, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1986 e del 14 luglio 1986, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 1986, sono individuati criteri specifici per la classificazione e la gestione, con particolare riferimento ai criteri ai quali devono rispondere gli impianti di trattamento e smaltimento e, in particolare, le discariche. - Si trascrive il testo dell'art. 03 della legge n. 61/1994: "Art. 03 (Agenzie regionali e delle province autonome).- 1. Per lo svolgimento delle attivita' di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attivita' tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' di cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale. 2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale gia' in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densita' di popolazione, la densita' di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densita' di attivita' produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni. 3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attivita' di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonche' di coordinamento con attivita' di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma 1 provvedono a definire l'organizzazione, nonche' la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalita' di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunita' montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalita' di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attivita' con i servizi delle unita' sanitarie locali. 5. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo e' confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento. 6. Le Agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all'articolo 10 del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto".