Articolo 155
                              Vigilanza

  1.  Le  funzioni  di  vigilanza  sui beni paesaggistici tutelati da
questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
  2.   Le   regioni   vigilano  sull'ottemperanza  alle  disposizioni
contenute   nel   presente   decreto   legislativo   da  parte  delle
amministrazioni  da loro individuate per l'esercizio delle competenze
in  materia  di  paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia
nell'esercizio  di  tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi.