Art. 155.
Misure  dirette  ad  assicurare l'indipendenza e la trasparenza delle
valutazioni  e  un miglior coordinamento fra le attivita' dell'AIFA e
                     del Ministero della salute.

  1.  L'AIFA  e, per quanto di competenza, il Ministero della salute,
le  regioni  e  le autorita' dalle stesse delegate, adottano adeguate
misure  affinche'  il  proprio  personale,  i  relatori e gli esperti
incaricati  di valutazioni concernenti le autorizzazioni previste dal
presente  decreto  e la sorveglianza dei medicinali non abbiano alcun
interesse  finanziario  o  personale  nell'industria farmaceutica che
puo'   incidere   sulla   loro  imparzialita'.  I  soggetti  predetti
rilasciano ogni anno una dichiarazione sui loro interessi finanziari.
Le dichiarazioni non veritiere che occultano interessi ricompresi nel
primo    periodo    del    presente    comma comportano   l'immediato
allontanamento  del  soggetto  dalle  attivita' previste dal presente
decreto, fatta salva ogni altra conseguenza di legge.
  2.   L'AIFA   rende  accessibili  al  pubblico,  con  modalita'  da
pubblicare  sul  sito internet, i propri regolamenti interni e quelli
dei   propri   organi   collegiali  che  intervengono  nelle  materie
disciplinate  dal  presente  decreto,  nonche'  gli ordini del giorno
delle  relative  riunioni.  Su  richiesta,  fornisce  i verbali delle
predette  riunioni,  accompagnati  dalle  decisioni  adottate e dalle
informazioni concernenti le votazioni e le loro motivazioni, compresi
i pareri della minoranza.
  3.  Un  rappresentante  della  competente  Direzione  generale  del
Ministero   della  salute  partecipa,  con  facolta'  di  esporre  la
posizione  del  Ministero della salute su particolari questioni, alle
riunioni   degli   organi  collegiali  dell'AIFA  disciplinati  dagli
articoli 19  e  20  del  decreto  del  Ministro  della salute in data
20 settembre  2004,  n.  245.  La  partecipazione alle riunioni degli
organi  collegiali  dell'AIFA  non da' diritto alla corresponsione di
alcun emolumento, indennita', compenso o rimborso spese.
 
          Note all'art. 155:
              -   Per  l'art.  19 e per il decreto del Ministro della
          salute  del  20 settembre  2004, n. 245, vedi note all'art.
          32.
              - L'art. 20 del medesimo decreto cosi' recita:
              «Art. 20 (Centro di collegamento Agenzia-regioni). - 1.
          Nell'ambito  dell'Agenzia  opera  il Centro di collegamento
          tra l'Agenzia e le regioni, che si avvale degli Osservatori
          di cui all'art. 18 del presente regolamento. In particolare
          il Centro, al fine di assicurare una stretta collaborazione
          tra l'Agenzia e le regioni, svolge le seguenti attivita' di
          studio e consultive:
                a) analisi   degli   andamenti,   degli   scostamenti
          rispetto al tetto programmato e dei fattori determinanti la
          spesa  farmaceutica  nazionale  e  regionale  a  carico del
          Servizio   sanitario   nazionale,   la  spesa  farmaceutica
          ospedaliera,   la   spesa   farmaceutica   derivante  dalla
          distribuzione  diretta  e  l'onere  a carico del cittadino,
          sulla  base  dei  dati  forniti dall'Osservatorio nazionale
          sull'impiego dei medicinali (OsMED);
                b) analisi   delle   forme   e   delle  modalita'  di
          distribuzione e di rimborso a livello regionale;
                c) raccordo   dei   flussi  informativi  sui  farmaci
          nell'ambito  del  sistema  informatico  del Ministero della
          salute e delle regioni;
                d) promozione   delle  politiche  e  valutazione  dei
          risultati della prescrizione dei farmaci generici a livello
          nazionale e regionale;
                e) proposte  per  definire  le modalita' di analisi e
          gli  indicatori  per  la trasmissione alle regioni dei dati
          degli Osservatori nazionali di cui all'art. 18 del presente
          regolamento;
                f) proposte  per il coordinamento e la incentivazione
          delle  politiche  di  informazione  e  di  pubblicita'  dei
          farmaci,  per  la farmacovigilanza e per la sperimentazione
          clinica.
              2. Il Centro di collegamento tra l'Agenzia e le regioni
          e'    costituito    con    delibera    del   Consiglio   di
          amministrazione. E' composto da dieci membri, di cui cinque
          designati  dal  Consiglio  di  amministrazione  sentito  il
          Direttore  generale e cinque dalla Conferenza Stato-regioni
          ed  e'  presieduto  da  uno  dei componenti designati dalla
          Conferenza  Stato-regioni.  Il  Centro  e'  rinnovato  ogni
          cinque anni.».