Art. 155. Misure dirette ad assicurare l'indipendenza e la trasparenza delle valutazioni e un miglior coordinamento fra le attivita' dell'AIFA e del Ministero della salute. 1. L'AIFA e, per quanto di competenza, il Ministero della salute, le regioni e le autorita' dalle stesse delegate, adottano adeguate misure affinche' il proprio personale, i relatori e gli esperti incaricati di valutazioni concernenti le autorizzazioni previste dal presente decreto e la sorveglianza dei medicinali non abbiano alcun interesse finanziario o personale nell'industria farmaceutica che puo' incidere sulla loro imparzialita'. I soggetti predetti rilasciano ogni anno una dichiarazione sui loro interessi finanziari. Le dichiarazioni non veritiere che occultano interessi ricompresi nel primo periodo del presente comma comportano l'immediato allontanamento del soggetto dalle attivita' previste dal presente decreto, fatta salva ogni altra conseguenza di legge. 2. L'AIFA rende accessibili al pubblico, con modalita' da pubblicare sul sito internet, i propri regolamenti interni e quelli dei propri organi collegiali che intervengono nelle materie disciplinate dal presente decreto, nonche' gli ordini del giorno delle relative riunioni. Su richiesta, fornisce i verbali delle predette riunioni, accompagnati dalle decisioni adottate e dalle informazioni concernenti le votazioni e le loro motivazioni, compresi i pareri della minoranza. 3. Un rappresentante della competente Direzione generale del Ministero della salute partecipa, con facolta' di esporre la posizione del Ministero della salute su particolari questioni, alle riunioni degli organi collegiali dell'AIFA disciplinati dagli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro della salute in data 20 settembre 2004, n. 245. La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'AIFA non da' diritto alla corresponsione di alcun emolumento, indennita', compenso o rimborso spese.
Note all'art. 155: - Per l'art. 19 e per il decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2004, n. 245, vedi note all'art. 32. - L'art. 20 del medesimo decreto cosi' recita: «Art. 20 (Centro di collegamento Agenzia-regioni). - 1. Nell'ambito dell'Agenzia opera il Centro di collegamento tra l'Agenzia e le regioni, che si avvale degli Osservatori di cui all'art. 18 del presente regolamento. In particolare il Centro, al fine di assicurare una stretta collaborazione tra l'Agenzia e le regioni, svolge le seguenti attivita' di studio e consultive: a) analisi degli andamenti, degli scostamenti rispetto al tetto programmato e dei fattori determinanti la spesa farmaceutica nazionale e regionale a carico del Servizio sanitario nazionale, la spesa farmaceutica ospedaliera, la spesa farmaceutica derivante dalla distribuzione diretta e l'onere a carico del cittadino, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMED); b) analisi delle forme e delle modalita' di distribuzione e di rimborso a livello regionale; c) raccordo dei flussi informativi sui farmaci nell'ambito del sistema informatico del Ministero della salute e delle regioni; d) promozione delle politiche e valutazione dei risultati della prescrizione dei farmaci generici a livello nazionale e regionale; e) proposte per definire le modalita' di analisi e gli indicatori per la trasmissione alle regioni dei dati degli Osservatori nazionali di cui all'art. 18 del presente regolamento; f) proposte per il coordinamento e la incentivazione delle politiche di informazione e di pubblicita' dei farmaci, per la farmacovigilanza e per la sperimentazione clinica. 2. Il Centro di collegamento tra l'Agenzia e le regioni e' costituito con delibera del Consiglio di amministrazione. E' composto da dieci membri, di cui cinque designati dal Consiglio di amministrazione sentito il Direttore generale e cinque dalla Conferenza Stato-regioni ed e' presieduto da uno dei componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni. Il Centro e' rinnovato ogni cinque anni.».