Art. 155 
 
           Differenze riscontrate all'atto della consegna 
 
                   (art. 131, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il direttore dei lavori e' responsabile  della  corrispondenza
del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. 
    2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed  il
progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore  dei
lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del  procedimento,
indicando  le  cause  e  l'importanza  delle  differenze  riscontrate
rispetto agli  accertamenti  effettuati  in  sede  di  redazione  del
progetto esecutivo e  delle  successive  verifiche,  e  proponendo  i
provvedimenti da adottare. 
    3. Il responsabile del procedimento, acquisito il  benestare  del
dirigente  competente,  cui  ne  avra'  riferito,  nel  caso  in  cui
l'importo  netto  dei  lavori  non  eseguibili  per   effetto   delle
differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto  di
aggiudicazione e sempre  che  la  eventuale  mancata  esecuzione  non
incida sulla funzionalita' dell'opera o del lavoro,  dispone  che  il
direttore  dei  lavori  proceda  alla  consegna  parziale,  invitando
l'esecutore a presentare, entro un termine  non  inferiore  a  trenta
giorni, il programma di esecuzione di cui all'articolo 154, comma 7. 
    4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla
riscontrata difformita' dello stato  dei  luoghi  rispetto  a  quello
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di  consegna
con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 190.