Art. 155 Consultazione del comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni 1. Il Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, viene consultato dai Ministri dell'ambiente e della sanita' ai fini dell'emanazione dei decreti applicativi di loro competenza previsti dal presente decreto, nonch ai fini della predisposizione dei pareri che i ministri suddetti sono chiamati a dare su schemi di decreti applicativi la cui emanazione sia competenza di altri ministri. 2. Nei casi di cui al comma 1, per le materie di competenza anche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai lavori del Comitato e' chiamato a partecipare un rappresentante del Ministero stesso.
Nota all'art. 155: - La legge 31 luglio 1980, n. 619, sancisce l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Si trascrive il testo dell'art. 21: "Art. 21 (Coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni) - In relazione a quanto disposto dall'art. 23, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' istituito un comitato di coordinamento tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanita', il Consiglio nazionale delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del C.N.E.N. Il comitato e' costituito da dodici membri, tre per ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori di istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti ed e' presieduto dal Ministro della sanita'. Sono compiti del comitato: 1) assicurare l'omogeneita' di approccio e l'uniformita' di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti; 2) coordinare le attivita' di consulenza in materia di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali e locali; 3) coordinare le azioni di cui al punto 4 dell'art. 3 per quanto attiene alla radioprotezione".