Art. 155 
Consultazione del comitato di coordinamento degli interventi  per  la
         radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni 
 
  1.  Il  Comitato  di  coordinamento   degli   interventi   per   la
radioprotezione  dei  lavoratori  e   delle   popolazioni,   di   cui
all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 619, viene consultato dai  Ministri  dell'ambiente  e  della
sanita' ai fini  dell'emanazione  dei  decreti  applicativi  di  loro
competenza  previsti  dal  presente  decreto,  nonch  ai  fini  della
predisposizione dei pareri che i ministri suddetti  sono  chiamati  a
dare  su  schemi  di  decreti  applicativi  la  cui  emanazione   sia
competenza di altri ministri. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, per le materie di  competenza  anche
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  ai  lavori  del
Comitato e' chiamato a partecipare un  rappresentante  del  Ministero
stesso. 
 
          Nota all'art. 155: 
          - La legge 31 luglio 1980, n. 619,  sancisce  l'istituzione
          dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 
          del lavoro. Si trascrive il testo dell'art. 21: 
          "Art.   21   (Coordinamento   degli   interventi   per   la
          radioprotezione dei lavoratori e delle  popolazioni)  -  In
          relazione a quanto disposto  dall'art.  23,  ottavo  comma,
          della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  e'  istituito  un
          comitato di coordinamento tra l'Istituto superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore
          di sanita', il Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  la
          Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria  del
          C.N.E.N. 
          Il  comitato  e'  costituito  da  dodici  membri,  tre  per
          ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori di
          istituto e dai  rappresentanti  dei  suddetti  enti  ed  e'
          presieduto dal Ministro della sanita'. 
          Sono compiti del comitato: 
          1) assicurare l'omogeneita' di approccio e l'uniformita' di
          interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e
          per  le  popolazioni  esposti  ai  rischi   di   radiazioni
          ionizzanti; 
          2) coordinare le attivita'  di  consulenza  in  materia  di
          radioprotezione nei confronti  degli  enti  territoriali  e
          locali; 
          3) coordinare le azioni di cui al punto 4 dell'art.  3  per
          quanto attiene alla radioprotezione".