(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 155)
 
                              Art. 155 
 
        (Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso) 
 
 
  1. Il giudice unico fissa ogni semestre il  proprio  calendario  di
udienze e, con proprio decreto, fissa  la  trattazione  dei  relativi
giudizi. 
 
 
  2.  Le  parti  hanno  diritto  di  depositare  presso  la   sezione
giurisdizionale giudicante, personalmente o a  mezzo  di  procuratore
speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89. 
 
 
  3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del  ricorso,  fissa
l'udienza  di  discussione  con  decreto,  che  viene  comunicato  al
ricorrente dalla segreteria della sezione. 
 
 
  4.  Tra  il  giorno  del  deposito  del  ricorso  e  l'udienza   di
discussione non intercorrono piu' di sessanta giorni. 
 
 
  5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e'
notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla
data di comunicazione del decreto. 
 
 
  6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella  dell'udienza
di discussione deve intercorrere un  termine  non  minore  di  trenta
giorni. 
 
 
  7. Il termine di cui al comma 6 e'  elevato  a  quaranta  giorni  e
quello di cui al comma 4 e' elevato a ottanta giorni nel caso in  cui
la notificazione prevista dal comma 5 debba effettuarsi all'estero. 
 
 
  8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non  si
costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita'  della
notificazione, fissa con decreto  una  nuova  udienza  e  un  termine
perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione  impedisce
ogni decadenza. 
 
 
  9. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non  si
costituisce neppure all'udienza fissata  a  norma  del  comma  8,  il
giudice provvede a norma dell'articolo 93. 
 
 
  10.  Se  l'ordine  di  rinnovazione  della  notificazione  non   e'
eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e
il processo si estingue a norma dell'articolo 111.