Art. 155 (Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso) 1. Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. 2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89. 3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. 4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non intercorrono piu' di sessanta giorni. 5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto. 6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 7. Il termine di cui al comma 6 e' elevato a quaranta giorni e quello di cui al comma 4 e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 5 debba effettuarsi all'estero. 8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita' della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 9. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93. 10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.