Articolo 156 Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici 1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la conformita' tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti. 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilita' dei sistemi informativi. 3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento d'intesa delle attivita' volte alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base dello schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell'accordo e' stabilito il termine entro il quale sono completate le attivita', nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Qualora al completamento delle attivita' non consegua il provvedimento regionale il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. 4. Se dalla verifica e dall'adeguamento, in applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico e' subordinata all'espletamento delle forme di pubblicita' indicate all'articolo 140, commi 3 e 4. 5. Qualora l'accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero ad esso non seguano la verifica e l'adeguamento congiunti del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 143.
Note all'art. 156: - L'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: "testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, dispone: "Art. 149 (Piani territoriali paesistici). - 1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'art. 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali. 2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 e' facoltativa per le vaste localita' indicate alle lettere c) e d) dell'art. 139 incluse negli elenchi previsti dall'art. 140 e dall'art. 144. 3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Fermo il disposto dell'art. 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione, puo' adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi".