Art. 156. Certificazioni concernenti la produzione di medicinali 1. L'AIFA certifica, a richiesta del produttore, dell'esportatore o delle autorita' di un paese terzo importatore, il possesso da parte del produttore dell'autorizzazione alla produzione di medicinali e materie prime farmacologicamente attive. Nel rilasciare il certificato, l'AIFA: a) tiene conto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'; b) fornisce, per i medicinali gia' autorizzati e destinati all'esportazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto. 2. Il produttore che non sia in possesso di un'AIC e' tenuto a fornire all'AIFA, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i motivi della mancanza di tale autorizzazione, nonche' copia dell'AIC nel Paese di destinazione, o la domanda di autorizzazione presentata alle autorita' di tale Paese.