Art. 156. 
       Certificazioni concernenti la produzione di medicinali 
 
  1. L'AIFA certifica, a richiesta del produttore, dell'esportatore o
delle autorita' di un paese terzo importatore, il possesso  da  parte
del produttore dell'autorizzazione alla produzione  di  medicinali  e
materie  prime   farmacologicamente   attive.   Nel   rilasciare   il
certificato, l'AIFA: 
    a) tiene conto delle  disposizioni  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita'; 
    b) fornisce,  per  i  medicinali  gia'  autorizzati  e  destinati
all'esportazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto. 
  2. Il produttore che non sia in possesso  di  un'AIC  e'  tenuto  a
fornire all'AIFA, ai fini del rilascio  del  certificato  di  cui  al
comma 1, i motivi della  mancanza  di  tale  autorizzazione,  nonche'
copia  dell'AIC  nel  Paese  di  destinazione,  o   la   domanda   di
autorizzazione presentata alle autorita' di tale Paese.