Art. 156 Specifiche modalita' applicative per il trasporto 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere indicate specifiche modalita' di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla attivita' di trasporto di materie radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le norme internazionali in materia.