(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 156)
 
                              Art. 156 
 
                    (Costituzione del convenuto) 
 
 
  1.  Il  convenuto  deve  costituirsi  almeno  dieci  giorni   prima
dell'udienza, dichiarando la  residenza  o  eleggendo  domicilio  nel
comune in cui ha sede il giudice adito. 
 
 
  2. La costituzione del convenuto si effettua mediante  deposito  in
cancelleria di una memoria difensiva, nella quale  sono  proposte,  a
pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale. 
 
 
  3. Nella stessa memoria il convenuto deve  prendere  posizione,  in
maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i
fatti affermati dall'attore  a  fondamento  della  domanda,  proporre
tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare  specificamente,
a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende  avvalersi  e
in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.