Articolo 157
        Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti
          e atti emessi ai sensi della normativa previgente

  1.   Fatta   salva   l'applicazione  dell'articolo  143,  comma  6,
dell'articolo  144,  comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano
efficacia a tutti gli effetti:
    a)  le  notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze
naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922,n.
778;
    b)  gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497;
    c)   i  provvedimenti  di  dichiarazione  di  notevole  interesse
pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
    d)  i  provvedimenti  di  riconoscimento  della zone di interesse
archeologico  emessi  ai  sensi  dell'articolo  82, quinto comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616,
aggiunto  dall'articolo  1  del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
    e)   i  provvedimenti  di  dichiarazione  di  notevole  interesse
pubblico  emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
    f)  i  provvedimenti  di  riconoscimento  della zone di interesse
archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
  2.  Le  disposizioni  della  presente Parte si applicano anche agli
immobili  ed  alle  aree  in ordine ai quali, alla data di entrata in
vigore  del  presente  codice, sia stata formulata la proposta ovvero
definita  la  perimetrazione  ai fini della dichiarazione di notevole
interesse  pubblico  o  del  riconoscimento  quali  zone di interesse
archeologico.
 
          Note all'art. 157:
              -  Per la legge 11 giugno 1922, n. 778, si veda in nota
          all'art. 128.
              -  La  legge  29 giugno  1939,  n. 1497, concernente la
          "Protezione  delle  bellezze naturali", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1939.
              - L'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 luglio  1977,  n. 616, recante: "Attuazione della delega
          di  cui  all'art.  1  della  legge 22 luglio 1975, n. 382",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.  234  del  29 agosto  1977,  come  integrato
          dall'art.  1  del  decreto  legge  27 giugno  1985, n. 312,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 152 del 29 giugno
          1985  e convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto
          1985,  n.  431,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197
          del 22 agosto 1985, dispone:
              "Art.  82  (Beni  ambientali).  -  Sono  delegate  alle
          regioni  le funzioni amministrative esercitate dagli organi
          centrali  e  periferici dello Stato per la protezione delle
          bellezze    naturali   per   quanto   attiene   alla   loro
          individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
              La    delega   riguarda   tra   l'altro   le   funzioni
          amministrative concernenti:
                a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il
          potere  del  Ministro  per  i  beni culturali e ambientali,
          sentito  il  Consiglio  nazionale  per  i  beni culturali e
          ambientali,   di   integrare  gli  elenchi  delle  bellezze
          naturali approvate dalle regioni;
                b) la  concessione  delle autorizzazioni o nulla osta
          per le loro modificazioni;
                c) l'apertura di strade e cave;
                d) la  posa  in opera di cartelli o di altri mezzi di
          pubblicita';
                e) la   adozione  di  provvedimenti  cautelari  anche
          indipendentemente  dalla  inclusione  dei beni nei relativi
          elenchi;
                f) l'adozione  dei  provvedimenti di demolizione e la
          irrogazione delle sanzioni amministrative;
                g) le  attribuzioni  degli  organi statali centrali e
          periferici  inerenti  alle commissioni provinciali previste
          dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art.
          31  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
          1975, n. 805;
                h) l'autorizzazione  prevista dalla legge 29 novembre
          1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
              Le  notifiche  di  notevole  interesse  pubblico  delle
          bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge
          29 giugno  1939,  n.  1497,  non  possono essere revocate o
          modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per
          i beni culturali.
              Il  Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali puo'
          inibire  lavori  o  disporne  la  sospensione,  quando essi
          rechino  pregiudizio  a  beni  qualificabili  come bellezze
          naturali  anche  indipendentemente  dalla  loro  inclusione
          negli elenchi.
              Sono  sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della
          legge 29 giugno 1939, n. 1497:
                a) i  territori costieri compresi in una fascia della
          profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
          i terreni elevati sul mare;
                b) i  territori  contermini  ai laghi compresi in una
          fascia  della  profondita'  di  300  metri  dalla  linea di
          battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
                c) i  fiumi,  i  torrenti ed i corsi d'acqua iscritti
          negli  elenchi  di cui al testo unico delle disposizioni di
          legge  sulle  acque  ed  impianti  elettrici, approvato con
          regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775, e le relative
          sponde  o  piede  degli  argini per una fascia di 150 metri
          ciascuna;
                d) le  montagne per la parte eccedente 1600 metri sul
          livello  del  mare  per  la  catena alpina e 1200 metri sul
          livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
                e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
                f) i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o regionali,
          nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
                g) i  territori  coperti  da  foreste  e  da  boschi,
          ancorche'  percorsi  o  danneggiati  dal  fuoco,  e  quelli
          sottoposti a vincolo di rimboschimento;
                h) le  aree  assegnate  alle universita' agrarie e le
          zone gravate da usi civici;
                i) le  zone  umide  incluse  nell'elenco  di  cui  al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
          448;
                l) i vulcani;
                m) le zone di interesse archeologico.
              Il  vincolo  di  cui al precedente comma non si applica
          alle  zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei
          piani  pluriennali  di  attuazione  - alle altre zone, come
          delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
          ministeriale   2 aprile   1968,  n.  1444,  e,  nei  comuni
          sprovvisti   di   tali   strumenti,   ai  centri  edificati
          perimetrati  ai  sensi  dell'art. 18 della legge 22 ottobre
          1971, n. 865.
              Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche
          nelle  zone di cui al comma precedente, i beni di cui al n.
          2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
              Nei  boschi  e nelle foreste di cui alla lettera g) del
          quinto  comma  del  presente  articolo  sono  consentiti il
          taglio  colturale,  la  forestazione, la riforestazione, le
          opere  di bonifica, antincendio e di conservazione previsti
          ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
              L'autorizzazione   di   cui   all'art.  7  della  legge
          29 giugno  1939,  n.  1497, deve essere rilasciata o negata
          entro  il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni
          danno  immediata  comunicazione  al  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  delle autorizzazioni rilasciate e
          trasmettono  contestualmente  la  relativa  documentazione.
          Decorso  inutilmente  il predetto termine, gli interessati,
          entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al
          Ministro   per  i  beni  culturali  e  ambientali,  che  si
          pronuncia  entro  sessanta giorni dalla data di ricevimento
          della  richiesta.  Il  Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  puo'  in ogni caso annullare, con provvedimento
          motivato,   l'autorizzazione  regionale  entro  i  sessanta
          giorni successivi alla relativa comunicazione.
              Qualora  la  richiesta di autorizzazione riguardi opere
          da  eseguirsi  da  parte  di  amministrazioni  statali,  il
          Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali puo' in ogni
          caso    rilasciare   o   negare   entro   sessanta   giorni
          l'autorizzazione  di  cui  all'art. 7 della legge 29 giugno
          1939,   n.  1497,  anche  in  difformita'  dalla  decisione
          regionale.
              Per  le  attivita'  di  ricerca ed estrazione di cui al
          regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del
          Ministero  per  i beni culturali e ambientali, prevista dal
          precedente  nono  comma,  e' rilasciata sentito il Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              Non  e'  richiesta  l'autorizzazione  di cui all'art. 7
          della  legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di
          manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  di consolidamento
          statico  e  di  restauro  conservativo  che non alterino lo
          stato  dei  luoghi  e  l'aspetto  esteriore  degli edifici,
          nonche' per l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale
          che  non  comporti  alterazione  permanente dello stato dei
          luoghi  per  costruzioni  edilizie od altre opere civili, e
          sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino
          l'assetto idrogeologico del territorio.
              Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di
          cui  al  quinto comma del presente articolo sono esercitate
          anche  dagli  organi  del  Ministero per i beni culturali e
          ambientali".
              -  Per  il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
          si veda in nota alle premesse.