Art. 157. 
      Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione  dei  rifiuti
sanitari dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  2003,
n. 254, con decreto del Ministro della salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e  il  Ministro  delle
attivita' produttive, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabiliti con oneri a carico degli operatori  idonei
sistemi di raccolta per i medicinali  inutilizzati  o  scaduti.  Tali
sistemi possono basarsi anche  su  accordi,  a  livello  nazionale  o
territoriale, fra le parti interessate alla raccolta. Con  lo  stesso
decreto   sono   individuate   modalita'   che   rendono    possibile
l'utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di  lucro,  di
medicinali non utilizzati,  correttamente  conservati  e  ancora  nel
periodo di validita'. 
 
          Nota all'art. 157: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          2003, n. 254, reca: «Regolamento recante  disciplina  della
          gestione dei rifiuti sanitari a norma  dell'art.  24  della
          legge 31 luglio 2002, n. 179».