Art. 157 
 
Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata  consegna
                             dei lavori 
 
                  (art. 9, d.m. ll.pp. n. 145/2000) 
 
    1.   Nel   caso   di   accoglimento   dell'istanza   di   recesso
dell'esecutore dal contratto per ritardo nella  consegna  dei  lavori
attribuibile a fatto o  colpa  della  stazione  appaltante  ai  sensi
dell'articolo 153, commi 8 e 9, l'esecutore ha  diritto  al  rimborso
delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo  139,  nonche'  delle
altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque
non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto
dell'appalto: 
    a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; 
    b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro; 
    c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 
    Nel caso di appalto di progettazione ed  esecuzione,  l'esecutore
ha  altresi'  diritto   al   rimborso   delle   spese,   nell'importo
quantificato nei documenti di gara e depurato  del  ribasso  offerto,
dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e  approvati  dalla
stazione appaltante; con il pagamento la proprieta' del  progetto  e'
acquisita in capo alla stazione appaltante. 
    2. Ove l'istanza dell'esecutore non  sia  accolta  e  si  proceda
tardivamente alla consegna, l'esecutore ha  diritto  al  risarcimento
dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sull'importo  corrispondente  alla   produzione   media   giornaliera
prevista dal programma  di  esecuzione  dei  lavori  nel  periodo  di
ritardo, calcolato dal giorno di  notifica  dell'istanza  di  recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori. 
    3. Oltre alle somme espressamente  previste  nei  commi  1  e  2,
nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. 
    4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma  del
comma 1, debitamente quantificata, e' inoltrata a pena  di  decadenza
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento  della  comunicazione
di accoglimento dell'istanza di recesso; la  richiesta  di  pagamento
degli importi spettanti a norma del comma 2 e' formulata  a  pena  di
decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di  consegna  dei
lavori e da confermare, debitamente  quantificata,  nel  registro  di
contabilita' con le modalita' di cui all'articolo 190.