(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 157)
 
                              Art. 157 
 
            (Costituzione e difesa personali delle parti) 
 
 
  1. Il ricorso puo' essere proposto anche senza  patrocinio  legale,
ma il ricorrente non puo' svolgere oralmente, in udienza, le  proprie
difese. L'assistenza legale  puo'  essere  svolta  da  professionisti
iscritti all'albo degli avvocati. 
 
 
  2.  Qualora  il  ricorrente  non  sia  reperibile  nella  residenza
dichiarata o nel domicilio eletto e  non  abbia  indicato  un  valido
indirizzo di posta elettronica  certificata  le  notificazioni  e  le
comunicazioni nei suoi confronti sono  effettuate  mediante  deposito
nella segreteria della sezione.