Art. 158. Abrogazioni; effetti delle autorizzazioni adottate sulla base delle disposizioni abrogate; conferma di disposizioni specifiche. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, sono abrogati i decreti legislativi 29 maggio 1991, n. 178, 30 dicembre 1992, n. 538, 30 dicembre 1992, n. 539, ad eccezione dell'articolo 12, 30 dicembre 1992, n. 540, ad eccezione dell'articolo 5-bis, 30 dicembre 1992, n. 541, 17 marzo 1995, n. 185, 18 febbraio 1997, n. 44, 8 aprile 2003, n. 95, e loro successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni sui medicinali contenute nella legge 14 dicembre 2000, n. 376, e relativi provvedimenti di attuazione, nonche' ogni altra disposizione in vigore che impone vincoli e condizioni per il commercio di medicinali per specifiche esigenze di tutela della salute pubblica. 2. Le competenze attribuite all'AIFA dal presente decreto si applicano anche ai rapporti e alle situazioni giuridiche pregresse e ancora in essere, instauratesi sotto la vigenza delle disposizioni dei decreti legislativi abrogati che attribuivano corrispondenti o analoghe competenze al Ministero della sanita' o della salute. 3. Quando nella normativa vigente sono richiamate disposizioni contenute nei decreti legislativi abrogati, tali richiami si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto. 4. I titolari delle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi previsti dalla legislazione regionale in conformita' di quanto gia' disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, i quali, sulla base della previgente normativa eseguivano operazioni di importazione di materie prime farmacologicamente attive per le quali e' oggi richiesta un'autorizzazione ai sensi del titolo IV, possono continuare le stesse operazioni a condizione che ottengano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorizzazione da esso prevista. 5. Per consentire la predisposizione della documentazione richiesta dal capo IV del titolo III, per i medicinali la cui data di scadenza dell'autorizzazione cada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione delle domande di rinnovo o per l'aggiornamento delle domande ancora in corso, e' prorogato di tre mesi. 6. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' in data 11 febbraio 1997, recanti modalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1997, e successive modificazioni. Tali medicinali sono utilizzati esclusivamente per indicazioni approvate nel paese di provenienza e in accordo con il relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto. Gli uffici di sanita' marittima, aerea, di confine e di dogana interna del Ministero della salute, trasmettono all'AIFA, dandone comunicazione alla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, i dati indicati all'articolo 4 del citato decreto ministeriale. 7. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' in data 29 agosto 1997, concernente le procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialita' medicinali per uso umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997, fatta salva l'attribuzione all'AIFA delle competenze ivi riferite al Ministero della salute. 8. Il viaggiatore ha facolta' di portare con se', al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, medicinali registrati in altri Paesi, purche' destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni, fatte salve, limitatamente agli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le condizioni e le procedure che possono essere stabilite con decreto del Ministro della salute. 9. Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali richiamati ai commi 6 e 7, possono essere modificate con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA o previa consultazione della stessa. Resta in ogni caso ferma la necessita' dell'autorizzazione ministeriale per l'introduzione nel territorio nazionale, nelle ipotesi previste dai commi 6 e 7, di medicinali sottoposti alla disciplina del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 10. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche delle linee guida EMEA per l'uso compassionevole dei medicinali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'uso di medicinali privi di AIC in Italia, incluso l'utilizzo al di fuori del riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel paese di provenienza e l'uso compassionevole di medicinali non ancora registrati. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il decreto ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2003. 11. Sono confermate: a) le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; b) le tariffe gia' previste dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. c) le tariffe stabilite per l'esame di domande di AIC di medicinali e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni stesse, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44. 12. Le tariffe previste dal comma 11 sono aggiornate, entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base delle variazioni annuali dell'indice Istat del costo della vita riferite al dicembre dell'anno precedente. Limitatamente alle tariffe di cui alla lettera c) del comma 11, gli importi, con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA, sono aggiornati, in modo proporzionale alle variazioni delle tariffe dovute all'EMEA. In ogni caso le tariffe di cui al comma 11, lettera c), non possono essere inferiori a un quinto degli importi delle tariffe stabilite dai regolamenti comunitari per le corrispondenti prestazioni dell'EMEA. 13. In caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute, se per effetto di procedure di silenzio assenso, l'azienda interessata ha acquisito l'autorizzazione richiesta, nessun'altra domanda concernente il medesimo medicinale puo' essere presa in considerazione se non previo pagamento della tariffa inizialmente non corrisposta.
Note all'art. 158: - Per i decreti legislativi 29 maggio 1991, n. 178, 30 dicembre 1992, n. 538, 30 dicembre 1992, n. 539, vedi note alle premesse. - L'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, citato nelle note alle premesse cosi' recita: "Art. 12 (Modifiche di altre disposizioni di legge). - 1. .. 2. .. 3. Il comma 6 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' soppresso. 4. Al comma 14 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le parole "Le spese sostenute da imprese produttrici di farmaci, di cui alle lettere a) e b) del comma 4" sono sostituite dalle parole "Le spese sostenute da imprese produttrici di medicinali previsti dal comma 5". 5. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, le parole "Il Ministro della sanita' si pronuncia sulla domanda di collocazione di una specialita' medicinale nella classe di cui all'art. 19, comma 4, lettera a) della legge 11 marzo 1988, n. 67" sono sostituite dalle parole "Il Ministro della sanita' si pronuncia sulla domanda di collocazione di una specialita' medicinale nella classe dei medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale"". - Per l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, vedi note all'art. 148. - Per i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 541 e il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, vedi note alle premesse. - Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, reca: "Attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialita' medicinali". - Il decreto del Ministro della sanita' dell'11 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1997, reca: "Modalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero". - Il decreto del Ministro della sanita' del 29 agosto 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997, reca: "Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialita' medicinali per uso umano". - Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 vedi note all'art. 90. - Il decreto Ministeriale 8 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2003, reca: "Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica". - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.": "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti.". - L'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, citato alle premesse, cosi' recita: "7. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dal Ministero della sanita', il quale adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma la comunicazione predetta deve essere redatta in carta legale ed essere corredata dell'attestazione del pagamento, ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'importo di lire tremilioni 7. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dal Ministero della sanita', il quale adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma la comunicazione predetta deve essere redatta in carta legale ed essere corredata dell'attestazione del pagamento, ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'importo di lire tremilioni.". -L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, citato alle premesse cosi' recita: "Art. 5. - 1. Per l'esame di domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, da ultimo modificato dal presente decreto, sono dovute al Ministero della sanita' tariffe di importo pari a un quinto degli importi stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, e successivi aggiornamenti, calcolate al tasso ufficiale di cambio dell'ECU del giorno del versamento; l'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda.".