Art. 158.
Abrogazioni;  effetti  delle autorizzazioni adottate sulla base delle
     disposizioni abrogate; conferma di disposizioni specifiche.

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 10, comma 10, sono
abrogati  i  decreti  legislativi 29 maggio 1991, n. 178, 30 dicembre
1992,  n.  538,  30 dicembre 1992, n. 539, ad eccezione dell'articolo
12,  30  dicembre  1992, n. 540, ad eccezione dell'articolo 5-bis, 30
dicembre  1992,  n.  541, 17 marzo 1995, n. 185, 18 febbraio 1997, n.
44,  8  aprile  2003, n. 95, e loro successive modificazioni. Restano
ferme  le  disposizioni  sui  medicinali  contenute  nella  legge  14
dicembre  2000,  n.  376,  e  relativi  provvedimenti  di attuazione,
nonche'  ogni  altra  disposizione  in  vigore  che  impone vincoli e
condizioni  per il commercio di medicinali per specifiche esigenze di
tutela della salute pubblica.
  2.  Le  competenze  attribuite  all'AIFA  dal  presente  decreto si
applicano  anche ai rapporti e alle situazioni giuridiche pregresse e
ancora  in  essere,  instauratesi sotto la vigenza delle disposizioni
dei  decreti  legislativi  abrogati che attribuivano corrispondenti o
analoghe competenze al Ministero della sanita' o della salute.
  3.  Quando  nella  normativa  vigente  sono richiamate disposizioni
contenute   nei   decreti  legislativi  abrogati,  tali  richiami  si
intendono  riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni contenute nel
presente decreto.
  4. I titolari delle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi
previsti  dalla  legislazione regionale in conformita' di quanto gia'
disciplinato  dal  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 538, i
quali, sulla base della previgente normativa eseguivano operazioni di
importazione  di materie prime farmacologicamente attive per le quali
e'  oggi  richiesta un'autorizzazione ai sensi del titolo IV, possono
continuare  le  stesse  operazioni  a  condizione che ottengano entro
dodici  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto
l'autorizzazione da esso prevista.
  5. Per consentire la predisposizione della documentazione richiesta
dal  capo IV del titolo III, per i medicinali la cui data di scadenza
dell'autorizzazione cada nei sei mesi successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione delle
domande  di  rinnovo  o  per  l'aggiornamento delle domande ancora in
corso, e' prorogato di tre mesi.
  6.  Restano  ferme  le  disposizioni del decreto del Ministro della
sanita'  in  data 11 febbraio 1997, recanti modalita' di importazione
di  specialita'  medicinali  registrate  all'estero, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1997,
e   successive   modificazioni.   Tali   medicinali  sono  utilizzati
esclusivamente  per  indicazioni approvate nel paese di provenienza e
in  accordo  con  il  relativo  riassunto  delle  caratteristiche del
prodotto.  Gli  uffici  di  sanita' marittima, aerea, di confine e di
dogana  interna  del  Ministero  della  salute, trasmettono all'AIFA,
dandone   comunicazione   alla   Direzione  generale  dei  farmaci  e
dispositivi  medici  del  Ministero  della  salute,  i  dati indicati
all'articolo 4 del citato decreto ministeriale.
  7.  Restano  ferme  le  disposizioni del decreto del Ministro della
sanita'   in  data  29  agosto  1997,  concernente  le  procedure  di
autorizzazione  all'importazione  parallela di specialita' medicinali
per  uso  umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  235  dell'8  ottobre  1997,  fatta salva l'attribuzione
all'AIFA delle competenze ivi riferite al Ministero della salute.
  8.  Il  viaggiatore  ha  facolta'  di  portare  con se', al momento
dell'ingresso  nel  territorio  nazionale,  medicinali  registrati in
altri  Paesi,  purche'  destinati  ad  un trattamento terapeutico non
superiore   a   trenta   giorni,   fatte  salve,  limitatamente  agli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope di cui al testo unico di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive  modificazioni,  le  condizioni e le procedure che possono
essere stabilite con decreto del Ministro della salute.
  9.  Le  disposizioni  di  cui ai decreti ministeriali richiamati ai
commi 6 e 7, possono essere modificate con decreto del Ministro della
salute,  su  proposta  dell'AIFA o previa consultazione della stessa.
Resta   in   ogni   caso   ferma  la  necessita'  dell'autorizzazione
ministeriale  per  l'introduzione  nel  territorio  nazionale,  nelle
ipotesi  previste  dai  commi  6  e  7, di medicinali sottoposti alla
disciplina  del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
  10.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute, da adottarsi entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  tenuto  conto  anche  delle  linee  guida  EMEA  per  l'uso
compassionevole  dei  medicinali,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita'  per  l'uso  di  medicinali privi di AIC in Italia, incluso
l'utilizzo  al  di  fuori  del  riassunto  delle  caratteristiche del
prodotto autorizzato nel paese di provenienza e l'uso compassionevole
di  medicinali  non  ancora  registrati. Fino alla data di entrata in
vigore  del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il decreto
ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2003.
  11. Sono confermate:
    a) le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, concernenti le prestazioni rese dal Ministero della salute a
richiesta  ed utilita' dei soggetti interessati, sulla base di quanto
previsto  dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
407;
    b)  le  tariffe  gia'  previste  dall'articolo  12,  comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
    c)  le  tariffe  stabilite  per  l'esame  di  domande  di  AIC di
medicinali   e  per  le  domande  di  modifica  e  di  rinnovo  delle
autorizzazioni  stesse, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
  12. Le tariffe previste dal comma 11 sono aggiornate, entro il mese
di   marzo   di  ogni  anno,  sulla  base  delle  variazioni  annuali
dell'indice Istat del costo della vita riferite al dicembre dell'anno
precedente.  Limitatamente  alle  tariffe  di cui alla lettera c) del
comma  11,  gli  importi,  con  decreto  del Ministro della salute su
proposta  dell'AIFA,  sono  aggiornati,  in  modo  proporzionale alle
variazioni  delle tariffe dovute all'EMEA. In ogni caso le tariffe di
cui al comma 11, lettera c), non possono essere inferiori a un quinto
degli  importi delle tariffe stabilite dai regolamenti comunitari per
le corrispondenti prestazioni dell'EMEA.
  13.  In caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute, se per
effetto  di  procedure  di silenzio assenso, l'azienda interessata ha
acquisito    l'autorizzazione    richiesta,    nessun'altra   domanda
concernente   il   medesimo   medicinale   puo'   essere   presa   in
considerazione se non previo pagamento della tariffa inizialmente non
corrisposta.
 
          Note all'art. 158:
              - Per  i  decreti  legislativi  29 maggio 1991, n. 178,
          30 dicembre  1992,  n.  538, 30 dicembre 1992, n. 539, vedi
          note alle premesse.
              - L'art.  12  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n. 539, citato nelle note alle premesse cosi' recita:
              "Art.  12 (Modifiche di altre disposizioni di legge). -
          1. ..
              2. ..
              3.  Il  comma 6 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988,
          n. 67, e' soppresso.
              4.  Al comma 14 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988,
          n. 67, le parole "Le spese sostenute da imprese produttrici
          di  farmaci,  di cui alle lettere a) e b) del comma 4" sono
          sostituite  dalle  parole  "Le  spese  sostenute da imprese
          produttrici di medicinali previsti dal comma 5".
              5.   All'art.   8,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          27 gennaio  1992,  n.  79,  le  parole  "Il  Ministro della
          sanita'  si  pronuncia sulla domanda di collocazione di una
          specialita'  medicinale  nella  classe  di cui all'art. 19,
          comma 4,  lettera a) della legge 11 marzo 1988, n. 67" sono
          sostituite  dalle  parole  "Il  Ministro  della  sanita' si
          pronuncia  sulla domanda di collocazione di una specialita'
          medicinale  nella  classe  dei medicinali prescrivibili dal
          Servizio sanitario nazionale"".
              - Per  l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 540, vedi note all'art. 148.
              - Per  i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 541 e
          il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 185, e decreto
          legislativo   18 febbraio  1997,  n.  44,  vedi  note  alle
          premesse.
              - Il  decreto  legislativo  8 aprile 2003, n. 95, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  2000/38/CE  relativa  alle
          specialita' medicinali".
              - Il     decreto    del    Ministro    della    sanita'
          dell'11 febbraio  1997  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  n. 72 del 27 marzo 1997, reca:
          "Modalita'   di   importazione  di  specialita'  medicinali
          registrate all'estero".
              - Il  decreto  del Ministro della sanita' del 29 agosto
          1997  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana  n.  235  dell'8 ottobre 1997, reca: "Procedure di
          autorizzazione  all'importazione  parallela  di specialita'
          medicinali per uso umano".
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309 vedi note all'art. 90.
              - Il  decreto  Ministeriale  8 maggio  2003  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 173
          del  28 luglio  2003,  reca: "Uso terapeutico di medicinale
          sottoposto a sperimentazione clinica".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5, comma 12, della
          legge  29 dicembre  1990,  n.  407,  recante: "Disposizioni
          diverse  per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
          1991-1993.":
              "12.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
          emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
          diritti  spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
          economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
          programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
          predetti.".
              - L'art.   12,   comma 7,   del   decreto   legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  541,  citato  alle  premesse, cosi'
          recita:
              "7.  Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e
          per  quelle  che comportano, per l'impresa farmaceutica, un
          onere  superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve
          ottenere   espressa   autorizzazione  dal  Ministero  della
          sanita',  il  quale  adotta le proprie determinazioni entro
          quarantacinque   giorni   dalla  comunicazione  di  cui  al
          comma 1.  Nelle  ipotesi disciplinate dal presente comma la
          comunicazione  predetta deve essere redatta in carta legale
          ed  essere  corredata  dell'attestazione  del pagamento, ai
          sensi  dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990,
          n.   407,   dell'importo  di  lire  tremilioni  7.  Per  le
          manifestazioni  che si svolgono all'estero e per quelle che
          comportano,  per l'impresa farmaceutica, un onere superiore
          a   cinquanta   milioni,  l'impresa  stessa  deve  ottenere
          espressa  autorizzazione  dal  Ministero  della sanita', il
          quale adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Nelle ipotesi
          disciplinate  dal  presente comma la comunicazione predetta
          deve  essere  redatta  in  carta legale ed essere corredata
          dell'attestazione  del  pagamento,  ai  sensi  dell'art. 5,
          comma 12,   della   legge   29 dicembre   1990,   n.   407,
          dell'importo di lire tremilioni.".
              -L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
          1997, n. 44, citato alle premesse cosi' recita:
              "Art.  5. - 1. Per l'esame di domande di autorizzazione
          all'immissione  in commercio di medicinali e per le domande
          di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai
          sensi  del  decreto  legislativo 29 maggio 1991, n. 178, da
          ultimo  modificato  dal  presente  decreto,  sono dovute al
          Ministero della sanita' tariffe di importo pari a un quinto
          degli importi stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n.
          297/95  del  Consiglio,  del 10 febbraio 1995, e successivi
          aggiornamenti,  calcolate  al  tasso  ufficiale  di  cambio
          dell'ECU  del  giorno  del  versamento;  l'attestazione del
          versamento deve essere allegata alla domanda.".