Art. 158 
 
                  Sospensione e ripresa dei lavori 
 
                   (art. 133, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che
i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori
ne ordina la sospensione,  indicando  le  ragioni  e  l'imputabilita'
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 
    2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma
1, il responsabile del procedimento puo',  per  ragioni  di  pubblico
interesse o necessita', ordinare la sospensione dei lavori nei limiti
e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra  tra  le
ragioni  di  pubblico  interesse  l'interruzione  dei   finanziamenti
disposta con legge dello  Stato,  della  Regione  e  della  Provincia
autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. 
    3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o  di
un suo legale  rappresentante,  compila  il  verbale  di  sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.
Il verbale e' inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque
giorni dalla data della sua redazione. 
    4. Nel verbale di sospensione e' inoltre  indicato  lo  stato  di
avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane  interrotta
e le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi  oneri  la  consistenza  della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti  in  cantiere  al  momento
della sospensione. 
    5. Nel corso della sospensione, il direttore dei  lavori  dispone
visite al cantiere ad intervalli di tempo  non  superiori  a  novanta
giorni, accertando le condizioni delle opere e la  consistenza  della
mano d'opera e dei macchinari eventualmente  presenti  e  dando,  ove
occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e
mano d'opera nella misura strettamente necessaria per  evitare  danni
alle opere gia' eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 
    6. I verbali di ripresa  dei  lavori,  da  redigere  a  cura  del
direttore dei lavori, non appena venute  a  cessare  le  cause  della
sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati  al  responsabile
del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel  verbale  di
ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. 
    7. Ove successivamente alla consegna dei  lavori  insorgano,  per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che  impediscano
parzialmente il  regolare  svolgimento  dei  lavori,  l'esecutore  e'
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 
    8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, salvo  che  per  le  sospensioni  inizialmente
legittime per le quali e' sufficiente  l'iscrizione  nel  verbale  di
ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali  o  si  rifiuti  di  sottoscriverli,  si  procede   a   norma
dell'articolo 190. 
    9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo  contrattuale
complessivo   il   responsabile   del   procedimento    da'    avviso
all'Autorita'.