Art. 158 
           Semplificazione dei procedimenti amministrativi 
  1. Ai provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto non si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma  10,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
 
          Nota all'art. 158: 
          - L'art. 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
          recante  "Interventi  correttivi  di   finanza   pubblica",
          modificando l'art. 19 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
          stabilisce che: 
          "Art. 19. - 1. In  tutti  i  casi  in  cui  l'esercizio  di
          attivita'  privata  sia  subordinato   ad   autorizzazione,
          licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
          consenso   comunque   denominato,   ad   esclusione   delle
          concessioni edilizie e delle autorizzazioni  rilasciate  ai
          sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29  giugno  1939,
          n. 1497, e  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,
          n.   431,   il   cui   rilascio   dipenda    esclusivamente
          dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge,
          senza  l'esperimento  di  prove  a   cio'   destinate   che
          comportino valutazioni tecniche discrezionali,  e  non  sia
          previsto alcun limite  o  contingente  complessivo  per  il
          rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso  si  intende
          sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da  parte
          dell'interessato alla pubblica amministrazione  competente,
          attestante l'esistenza dei presupposti e dei  requisiti  di
          legge, eventualmente  accompagnata  dall'autocertificazione
          dell'esperimento di prove a cio' destinate,  ove  previste.
          In tali casi, spetta all'amministrazione competente,  entro
          e non oltre  sessanta  giorni  dalla  denuncia,  verificare
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
          legge richiesti e disporre, se del caso, con  provvedimento
          motivato da notificare all'interessato  entro  il  medesimo
          termine,  il  divieto  di  prosecuzione  attivita'   e   la
          rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo  che,  ove  cio'  sia
          possibile,  l'interessato  provveda   a   conformare   alla
          normativa vigente detta attivita' ed i suoi  effetti  entro
          il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".