Art. 159.
                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2.   Le   Amministrazioni   pubbliche   interessate   svolgono  gli
adempimenti  previsti  dal  presente decreto nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.