Art. 159 Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleari 1. Ai fini del coordinamento delle norme del presente decreto con quelle contenute in altre disposizioni di legge, ed in particolare nel decreto legislativo 19 settembre 1994,n. 626, per impianti e laboratori nucleari si intendono gli impianti e le installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del presente decreto.
Nota all'art. 159: - Il D.Lgs. n. 626/1994 (v. nota all'art. 3) e' pubblicato sul S.O. n. 141 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994. Per l'art. 8, comma 5 v. nota all'art. 80.