(CODICE CIVILE-art. 1592)
                             Art. 1592. 
 
                          (Miglioramenti). 
 
  Salvo  disposizioni  particolari  della  legge  o  degli  usi,   il
conduttore non ha diritto a indennita' per i miglioramenti  apportati
alla cosa locata. Se pero' vi e'  stato  il  consenso  del  locatore,
questi e' tenuto a pagare  un'indennita'  corrispondente  alla  minor
somma tra l'importo della spesa e il valore del  risultato  utile  al
tempo della riconsegna. 
 
  Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennita', il
valore dei miglioramenti puo' compensare i deterioramenti che si sono
verificati senza colpa grave del conduttore.