Art. 16. 1. All'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il periodo dalle parole: "che le espongono" alla fine e' sostituito dal seguente: "in zone classificate o, comunque, ad attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.".
Note all'art. 16: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - L'art. 69 del succitato decreto come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 69 (Disposizioni particolari per le lavoratrici). - 1. Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono svolgere attivita' in zone classificate o, comunue, ad attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. 2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato. 3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione".