Art. 16.
  1.  All'articolo  69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
il  periodo  dalle parole: "che le espongono" alla fine e' sostituito
dal  seguente:  "in  zone  classificate o, comunque, ad attivita' che
potrebbero   esporre   il   nascituro  ad  una  dose  che  ecceda  un
millisievert durante il periodo della gravidanza.".
 
Note all'art. 16:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  69  del  succitato decreto come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
    "Art.  69  (Disposizioni  particolari  per  le lavoratrici). - 1.
Ferma  restando  l'applicazione  delle  norme speciali concernenti la
tutela  delle  lavoratrici  madri,  le  donne  gestanti  non  possono
svolgere  attivita' in zone classificate o, comunue, ad attivita' che
potrebbero   esporre   il   nascituro  ad  una  dose  che  ecceda  un
millisievert durante il periodo della gravidanza.
    2.  E'  fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di
lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato.
    3.  E'  altresi'  vietato  adibire  le  donne  che  allattano  ad
attivita' comportanti un rischio di contaminazione".