Articolo 16
           Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

  1.  Avverso  la  dichiarazione  di  cui  all'articolo 13 e' ammesso
ricorso  al  Ministero, per motivi di legittimita' e di merito, entro
trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
  2.  La  proposizione  del  ricorso  comporta  la  sospensione degli
effetti del provvedimento impugnato.
  Rimane  ferma  l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste  dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I
del Capo IV del presente Titolo.
  3.  Il  Ministero,  sentito il competente organo consultivo, decide
sul  ricorso  entro  il termine di novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
  4.  Il  Ministero,  qualora  accolga  il ricorso, annulla o riforma
l'atto impugnato.
  5.  Si  applicano  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
 
          Nota all'art. 16:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          24 novembre  1971,  n.  1199, recante: "Semplificazione dei
          procedimenti  in  materia  di  ricorsi  amministrativi", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
          1972.