Art. 16. 
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  materia  di
                      innovazione e tecnologie 
 
  1. Per il perseguimento dei fini di  cui  al  presente  codice,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita'  di  coordinamento  del
processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione  dei
programmi, dei  progetti  e  dei  piani  di  azione  formulati  dalle
pubbliche  amministrazioni  centrali  per  lo  sviluppo  dei  sistemi
informativi: 
    a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la 
pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica 
    nelle  pubbliche  amministrazioni   centrali,   e   ne   verifica
    l'attuazione; 
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione 
della spesa, il  corretto  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  per
l'informatica e la telematica da parte delle singole  amministrazioni
centrali; 
    c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza
strategica,  di  preminente  interesse  nazionale,  con   particolare
attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; 
    d) promuove l'informazione circa le iniziative per la  diffusione
delle nuove tecnologie; 
    e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e  criteri  in
tema  di  pianificazione,  progettazione,  realizzazione,   gestione,
mantenimento dei sistemi informativi  automatizzati  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della
loro  qualita'  e  relativi  aspetti  organizzativi  e   della   loro
sicurezza. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato
per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione del presente codice.