Art. 16. 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,  n.
172, e successive modificazioni, dopo le parole:  "600-quater,"  sono
inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.1,". 
  2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,  n.  82,  e
successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater" sono  inserite
le seguenti: ", anche se relativi al materiale  pornografico  di  cui
all'articolo 600-quater.1,". 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo  14  della  legge  3  agosto
1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo
600-ter, commi primo,  secondo  e  terzo,  del  codice  penale,  sono
commessi in relazione al materiale pornografico di  cui  all'articolo
600-quater.1 del medesimo codice. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31
          dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del  Fondo  di  sostegno
          per le vittime di richieste  estorsive.),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.  172,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 10 (Disposizioni processuali).  -  1.  Quando  e'
          necessario  per  acquisire  rilevanti  elementi   probatori
          ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei
          delitti  di  cui  agli  articoli  600,  600-bis,   600-ter,
          600-quater, anche se relativi al materiale pornografico  di
          cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies,  601,  602,  629,
          644, 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui  all'art.
          3 della legge 20 febbraio 1958,n. 75, il pubblico ministero
          puo', con  decreto  motivato,  ritardare  l'esecuzione  dei
          provvedimenti   che   applicano   una   misura   cautelare,
          dell'arresto, del fermo dell'indiziato  di  delitto  o  del
          sequestro. Nei casi di urgenza il  ritardo  dell'esecuzione
          dei  predetti  provvedimenti  puo'  essere  disposto  anche
          oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso  entro
          le successive quarantotto ore. 
              2. Per  gli  stessi  motivi  di  cui  al  comma  1  gli
          ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono   omettere   o
          ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato
          avviso, anche oralmente, al pubblico  ministero  competente
          per le indagini, e provvedono.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  15
          gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri  di
          persona a scopo di  estorsione  e  per  la  protezione  dei
          testimoni di giustizia, nonche'  per  la  protezione  e  il
          trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con  la
          giustizia), convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          marzo  1991,  n.  82,  come  modificato  dalla  legge   qui
          pubblicata: 
              «Art. 9 (Condizioni di  applicabilita'  delle  speciali
          misure di protezione). - 1. Alle  persone  che  tengono  le
          condotte o che si trovano  nelle  condizioni  previste  dai
          commi  2  e  5  possono  essere   applicate,   secondo   le
          disposizioni  del  presente  Capo,   speciali   misure   di
          protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,
          ove necessario, anche alla loro assistenza. 
              2. Le speciali  misure  di  protezione  sono  applicate
          quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie  misure  di
          tutela adottabili direttamente dalle autorita' di  pubblica
          sicurezza o, se si tratta di persone detenute o  internate,
          dal    Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e risulta  altresi'  che
          le persone nei cui confronti esse sono proposte versano  in
          grave e  attuale  pericolo  per  effetto  di  talune  delle
          condotte  di  collaborazione  aventi   le   caratteristiche
          indicate nel comma  3  e  tenute  relativamente  a  delitti
          commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
          dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli  di
          cui all'art. 51,  comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
          penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,  anche
          se relativi  al  materiale  pornografico  di  cui  all'art.
          600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale. 
              3. Ai fini dell'applicazione delle speciali  misure  di
          protezione,  assumono  rilievo  la  collaborazione   o   le
          dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale.  La
          collaborazione e le  dichiarazioni  predette  devono  avere
          carattere di  intrinseca  attendibilita'.  Devono  altresi'
          avere carattere di novita' o di  completezza  o  per  altri
          elementi devono apparire  di  notevole  importanza  per  lo
          sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio  ovvero  per
          le   attivita'   di   investigazione   sulle   connotazioni
          strutturali, le dotazioni di armi,  esplosivi  o  beni,  le
          articolazioni e i  collegamenti  interni  o  internazionali
          delle  organizzazioni   criminali   di   tipo   mafioso   o
          terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e  le
          modalita' operative di dette organizzazioni. 
              4.  Se  le  speciali  misure  di  protezione   indicate
          nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita'
          ed attualita' del pericolo, esse possono  essere  applicate
          anche mediante la definizione di uno speciale programma  di
          protezione i cui  contenuti  sono  indicati  nell'art.  13,
          comma 5. 
              5. Le speciali misure di protezione di cui al  comma  4
          possono essere  applicate  anche  a  coloro  che  convivono
          stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
          presenza di  specifiche  situazioni,  anche  a  coloro  che
          risultino esposti a grave, attuale e  concreto  pericolo  a
          causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. 
          Il solo rapporto di parentela, affinita'  o  coniugio,  non
          determina,   in   difetto    di    stabile    coabitazione,
          l'applicazione delle misure. 
              6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
          tiene conto, oltre che dello  spessore  delle  condotte  di
          collaborazione  o  della   rilevanza   e   qualita'   delle
          dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione
          del   gruppo   criminale   in   relazione   al   quale   la
          collaborazione o le dichiarazioni sono rese,  valutate  con
          specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
          gruppo e' localmente in grado di valersi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 3 agosto
          1998,  n.  269  (Norme   contro   lo   sfruttamento   della
          prostituzione, della pornografia, del turismo  sessuale  in
          danno  di  minori,  quali  nuove  forme  di  riduzione   in
          schiavitu'.): 
              «Art. 14 (Attivita' di  contrasto).  -  1.  Nell'ambito
          delle operazioni disposte dal questore o  dal  responsabile
          di   livello   almeno   provinciale    dell'organismo    di
          appartenenza, gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  delle
          strutture specializzate  per  la  repressione  dei  delitti
          sessuali o per la  tutela  dei  minori,  ovvero  di  quelle
          istituite per il  contrasto  dei  delitti  di  criminalita'
          organizzata, possono, previa autorizzazione  dell'autorita'
          giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in
          ordine ai delitti  di  cui  agli  articoli  600-bis,  primo
          comma,  600-ter,  commi   primo,   secondo   e   terzo,   e
          600-quinquies del codice penale, introdotti dalla  presente
          legge,  procedere  all'acquisto   simulato   di   materiale
          pornografico e alle relative attivita' di  intermediazione,
          nonche'  partecipare  alle  iniziative  turistiche  di  cui
          all'art. 5 della  presente  legge.  Dell'acquisto  e'  data
          immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria che puo',
          con decreto motivato,  differire  il  sequestro  sino  alla
          conclusione delle indagini. 
              2.   Nell'ambito   dei   compiti   di   polizia   delle
          telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui  all'art.
          1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n.  249,  l'organo
          del  Ministero  dell'interno  per   la   sicurezza   e   la
          regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  svolge,  su
          richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata  a  pena  di
          nullita', le attivita'  occorrenti  per  il  contrasto  dei
          delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
          commi primo, secondo e terzo, e  600-quinquies  del  codice
          penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
          mezzi di comunicazione telematica ovvero  utilizzando  reti
          di telecomunicazione disponibili al pubblico. A  tal  fine,
          il  personale  addetto  puo'  utilizzare   indicazioni   di
          copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
          gestire aree di comunicazione o scambio su reti  o  sistemi
          telematici, ovvero per partecipare  ad  esse.  Il  predetto
          personale specializzato effettua con le medesime  finalita'
          le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica. 
              3. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto  motivato,
          ritardare  l'emissione  o  disporre   che   sia   ritardata
          l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  cattura,  arresto   o
          sequestro, quando sia necessario  per  acquisire  rilevanti
          elementi  probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o   la
          cattura dei responsabili dei delitti di cui  agli  articoli
          600-bis, primo  comma,  600-ter,  commi  primo,  secondo  e
          terzo,  e  600-quinquies  del  codice  penale.  Quando   e'
          identificata o identificabile la persona offesa dal  reato,
          il provvedimento e' adottato sentito il  procuratore  della
          Repubblica presso il tribunale per i  minorenni  nella  cui
          circoscrizione il minorenne abitualmente dimora. 
              4. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
          i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in
          custodia giudiziale con  facolta'  d'uso,  agli  organi  di
          polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego
          nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.».