Art. 16. 1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.
Nota all'art. 16: - Per la legge n. 93/1983 si veda la precedente nota all'art. 2.