Art. 16. 
 
                 Congedi straordinari e aspettativa 
 
  1. La riduzione di un terzo di  tutti  gli  assegni,  spettanti  al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo  ininterrotto
di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi
e  funzioni  di  carattere  speciale  e  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario prevista dall'articolo 3,  comma  39,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, non si applica al  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile. 
  2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare  di  cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31  luglio  1995,  n.  395,  sussistono  anche   per   il   personale
accasermato. 
  3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo parziale permane ovvero e' collocato in  aspettativa  fino  alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da  causa  di  servizio
della lesione o infermita' che ha causato la predetta  non  idoneita'
anche oltre i limiti massimi  previsti  dalla  normativa  in  vigore.
Fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono  un  trattamento  piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia
sul riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio  della
lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso  in  cui
non venga riconosciuta la dipendenza  da  causa  di  servizio  e  non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  339  e  dal  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la  meta'  delle
somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo  mese  continuativo
di aspettativa e tutte le somme  corrisposte  oltre  il  diciottesimo
mese continuativo di aspettativa. 
  Non  si  da'  luogo  alla  ripetizione  qualora  la  pronuncia  sul
riconoscimento  della  causa  di   servizio   intervenga   oltre   il
ventiquattresimo mese dalla data  del  collocamento  in  aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli  altri  periodi  di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai  fini  del  raggiungimento  del
predetto limite massimo. 
  4. A decorrere dall'entrata in vigore del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando  i  limiti
di cui all'articolo 68, comma 3, e all'articolo 70  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte  salve  le
disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa
per infermita', in attesa della pronuncia  sul  riconoscimento  della
dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita', competono
gli emolumenti di carattere fisso e continuativo  in  misura  intera.
Nel caso in cui non venga riconosciuta  la  dipendenza  da  causa  di
servizio  sono  ripetibili  la  meta'  delle  somme  corrisposte  dal
tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e  tutte
le somme corrisposte  oltre  il  diciottesimo  mese  continuativo  di
aspettativa. 
  5. Il personale del Corpo forestale dello  Stato,  appartenente  ai
ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato
permanentemente  inidoneo  in  forma  assoluta  all'assolvimento  dei
compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno  da  causa
di servizio, in attesa del  transito  nei  ruoli  tecnici  del  Corpo
forestale dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228,  e'  collocato
in aspettativa con  il  godimento  del  trattamento  dovuto  all'atto
dell'inidoneita', sino ad avvenuto trasferimento. 
  6. Il personale che non completa il  turno  per  ferite  o  lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa. 
 
          Nota all'art. 16: 
             - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  39,  della
          legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante   «Interventi
          correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario: 
             «39. Il primo comma dell'articolo 40  del  citato  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "per  il
          primo  giorno  di  ogni  periodo  ininterrotto  di  congedo
          straordinario spettano al  pubblico  dipendente  tutti  gli
          assegni, ridotti di un terzo,  escluse  le  indennita'  per
          servizi e funzioni di carattere speciale e per  prestazioni
          di lavoro straordinario.  durante  il  periodo  di  congedo
          ordinario e straordinario,  esclusi  i  giorni  di  cui  al
          periodo precedente, spettano al pubblico  dipendente  tutti
          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
          carattere   speciale   e   per   prestazioni   di    lavoro
          straordinario".». 
             - Si riporta il testo dell'articolo  15,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.
          395, recante «Recepimento  dell'accordo  sindacale  del  20
          luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia
          ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello  Stato)   e   del
          provvedimento  di  concertazione   del   20   luglio   1995
          riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia  di  finanza)»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1995,  n.
          222, supplemento ordinario: 
             «2. In occasione di trasferimento del personale, per  le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la nuova sede di  servizio,  l'Amministrazione  concede  un
          congedo straordinario  speciale  nelle  durate  di  seguito
          specificate: 
              a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti0
          per il personale ammogliato o con famiglia a carico  o  con
          almeno  dieci  anni  di  servizio;  giorni  dieci  per   il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio; 
              b) trasferimento per il personale destinato a  prestare
          o che rientri dal servizio  all'estero:  giorni  trenta  al
          personale ammogliato o con famiglia a carico o  con  almeno
          10 anni  di  servizio;  giorni  venti  al  personale  senza
          famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.». 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  24  aprile
          1982, n. 339, recante «Passaggio del personale  non  idoneo
          all'espletamento dei servizi di  polizia,  ad  altri  ruoli
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza  o  di  altre
          amministrazioni dello Stato», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158. 
             - Il  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,
          recante «Ordinamento del personale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,  della  legge
          15 dicembre 1990, n. 395»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274. 
             - Si riporta il testo degli articoli 68, comma 3,  e  70
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
          1957,  n.  3,  recante  «Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22,
          supplemento ordinario: 
             «Art. 68 (Aspettativa per infermita' -  Equo  indennizzo
          per perdita della integrita' fisica dipendente da causa  di
          servizio). - L'aspettativa per infermita'  ha  termine  col
          cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo'
          protrarsi per piu' di diciotto mesi.». 
             «Art. 70 (Cumulo  di  aspettative).  -  Due  periodi  di
          aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti
          della determinazione del limite massimo di durata  previsto
          dall'art. 69, quando tra essi non interceda un  periodo  di
          servizio attivo  superiore  a  sei  mesi;  due  periodi  di
          aspettativa per motivi di salute si sommano,  agli  effetti
          della determinazione del limite massimo di durata  previsto
          dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda
          un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. 
             La durata complessiva  dell'aspettativa  per  motivi  di
          famiglia e per infermita' non puo' superare  in  ogni  caso
          due anni e mezzo in un quinquennio. 
             Per motivi  di  particolare  gravita'  il  Consiglio  di
          amministrazione puo' consentire  all'impiegato,  che  abbia
          raggiunto i limiti  previsti  dai  commi  precedenti  e  ne
          faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza
          assegni di durata non superiore a sei mesi.». 
             - Il decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali 7 ottobre  2005,  n.  228,  recante  «Regolamento
          recante norme per il  passaggio  del  personale  dei  ruoli
          degli agenti  e  assistenti,  dei  sovrintendenti  e  degli
          ispettori del Corpo forestale dello Stato  in  altri  ruoli
          dell'amministrazione  o  di  altre  amministrazioni   dello
          Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  4  novembre
          2005, n. 257.