(Accordo - art. 16)
    ARTICOLO 16 
 
    Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio di 
    note con il quale le due Parti contraenti comunicheranno di aver 
    adempiuto alle formalita' previste dai rispettivi ordinamenti le 
    rimarra' in vigore per tutto il tempo che l'ICRANET manterra'  la
propria sede nella Repubblica italiana. 
 
    Fatto a Roma il 14 gennaio 2008 
 
 
    

Per la Repubblica Italiana                     Per l'ICRANET
    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico