Art. 16 
 
       Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  consolidamento  delle  misure  di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico
impiego adottate nell'ambito della manovra di  finanza  pubblica  per
gli  anni  2011-2013,  nonche'  ulteriori  risparmi  in  termini   di
indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di  euro  per  l'anno
2013 e ad euro 740 milioni di euro  per  l'anno  2014,  ad  euro  340
milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016 con uno o piu'  regolamenti  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta: 
    a)  la  proroga  di  un   anno   dell'efficacia   delle   vigenti
disposizioni in materia di limitazione  delle  facolta'  assunzionali
per le amministrazioni  dello  Stato,  ad  esclusione  dei  Corpi  di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  per  le  agenzie
fiscali,  per  gli  enti  pubblici  non  economici  e  per  gli  enti
dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165; 
    b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti  economici  anche  accessori
del  personale  delle  pubbliche   amministrazioni   previste   dalle
disposizioni medesime; 
    c)  la   fissazione   delle   modalita'   di   calcolo   relative
all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per  gli  anni
2015-2017; 
    d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle
procedure   di   mobilita'   del   personale   tra    le    pubbliche
amministrazioni; 
    e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni  con
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione  dell'esigenza
di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori; 
    f) l'inclusione di tutti  i  soggetti  pubblici,  con  esclusione
delle regioni e delle  province  autonome,  nonche'  degli  enti  del
servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti  destinatari  in
via diretta  delle  misure  di  razionalizzazione  della  spesa,  con
particolare  riferimento  a  quelle  previste  dall'articolo  6   del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    g)   ulteriori   misure   di   risparmio,   razionalizzazione   e
qualificazione  della  spesa  delle  amministrazioni  centrali  anche
attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle  procedure,
la  riduzione  dell'uso  delle  autovetture  di  servizio,  la  lotta
all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  al  personale
del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in
attivita' operative o missioni. 
  2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con  riferimento
al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non  vengano
adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino  risparmi
di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino  alla  concorrenza
dello   scostamento   finanziario   riscontrato,   delle    dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),  della
citata legge n. 196 del 2009, delle  missioni  di  spesa  di  ciascun
Ministero. Dalle predette riduzioni sono  esclusi  il  Fondo  per  il
finanziamento  ordinario  delle  universita',  nonche'   le   risorse
destinate alla ricerca  e  al  finanziamento  del  cinque  per  mille
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   all'istruzione
scolastica, nonche' il fondo unico per  lo  spettacolo  di  cui  alla
legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse   destinate   alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. 
  4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   11,   le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo
di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e  riqualificazione
della  spesa,  di  riordino  e  ristrutturazione  amministrativa,  di
semplificazione e digitalizzazione,  di  riduzione  dei  costi  della
politica e di funzionamento, ivi compresi gli  appalti  di  servizio,
gli  affidamenti  alle  partecipate  e  il  ricorso  alle  consulenze
attraverso  persone  giuridiche.  Detti  piani  indicano   la   spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna  delle  voci  di  spesa
interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 
  5. In relazione ai  processi  di  cui  al  comma  4,  le  eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle  gia'
previste dalla normativa vigente, dall'articolo  12  e  dal  presente
articolo ai fini del miglioramento dei  saldi  di  finanza  pubblica,
possono essere utilizzate annualmente, nell'importo  massimo  del  50
per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per  cento
destinato alla erogazione dei premi  previsti  dall'articolo  19  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  La  restante  quota  e'
versata annualmente dagli enti  e  dalle  amministrazioni  dotati  di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
dello Stato. La disposizione di cui  al  precedente  periodo  non  si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le  risorse
di cui al primo periodo sono utilizzabili solo  se  a  consuntivo  e'
accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni
interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati  per  ciascuna
delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e  i
conseguenti risparmi. I risparmi sono  certificati,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  dai  competenti  organi  di  controllo.  Per  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della   Ragioneria   generale   dello   Stato   per    il    tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali  di  bilancio  e
dalla  Presidenza  del  Consiglio  -  Dipartimento   della   funzione
pubblica. 
  6.  I  piani  adottati  dalle  amministrazioni  sono   oggetto   di
informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. 
  7. In ragione dell'esigenza di  un  effettivo  perseguimento  degli
obiettivi  di   finanza   pubblica   concordati   in   sede   europea
relativamente  alla  manovra  finanziaria  per  gli  anni  2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle decisioni della  Corte  costituzionale,
non siano conseguiti gli effetti finanziari  utili  conseguenti,  per
ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle  disposizioni  di  cui  ai
commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di  carattere
generale, nell'anno  immediatamente  successivo  nei  riguardi  delle
stesse  categorie  di  personale  cui  si   applicano   le   predette
disposizioni. 
  8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni  a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione  di  rapporti  a  tempo   determinato,   nonche'   gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a  disposizioni
delle  quali  venga   successivamente   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale  sono  nulle  di  diritto  e  viene  ripristinata   la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte Costituzionale. Ferma  l'eventuale  applicazione
dell'articolo 2126 del codice civile in  relazione  alle  prestazioni
eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente  e  senza
indugio a comunicare agli  interessati  gli  effetti  della  predetta
sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato  trattamento
economico e al ritiro degli atti nulli. 
  9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti: 
    "5. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  per  il  controllo
sulle assenze per  malattia  dei  dipendenti  valutando  la  condotta
complessiva del dipendente e  gli  oneri  connessi  all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e  prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin  dal  primo
giorno quando l'assenza  si  verifica  nelle  giornate  precedenti  o
successive a quelle non lavorative. 
    5-bis. Le fasce orarie di reperibilita'  entro  le  quali  devono
essere effettuate le visite di controllo e il regime delle  esenzioni
dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi  dall'indirizzo   comunicato   durante   le   fasce   di
reperibilita'  per   effettuare   visite   mediche,   prestazioni   o
accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che
devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione. 
    5-ter. Nel caso in cui l'assenza per  malattia  abbia  luogo  per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione
di attestazione  rilasciata  dal  medico  o  dalla  struttura,  anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione." 
  10. Le disposizioni dei  commi  5,  5-bis  e  5-ter,  dell'articolo
55-septies, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  si
applicano anche ai dipendenti di  cui  all'articolo  3  del  medesimo
decreto. 
  11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della
facolta' riconosciuta alle  pubbliche  amministrazioni  prevista  dal
comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, non  necessita  di  ulteriore  motivazione,
qualora   l'amministrazione   interessata    abbia    preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con  atto
generale  di  organizzazione  interna,  sottoposto   al   visto   dei
competenti organi di controllo.