Art. 16 
 
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento  del  diritto
di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei  cittadini  degli
     altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo
6  febbraio  2007,  n.  30,  sono  regolate  dal  rito  sommario   di
cognizione. 
  2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione  della
          direttiva 2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei  cittadini
          dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e   di
          soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 8 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento  del
          diritto di soggiorno). - 1.  Avverso  il  provvedimento  di
          rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e'
          ammesso ricorso  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le
          controversie   previste   dal   presente   articolo    sono
          disciplinate dall'articolo 16 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150.».