Art. 16 Modifica dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo deve essere apposto dal produttore sulla minima unita' commerciale.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44, a condizione che i requisiti per l'emissione del passaporto siano rispettati.».
Note all'art. 16: Il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 25 (Passaporto delle piante). - 1. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20, comma 6, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante. 2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma 1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi. 2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo deve essere apposto dal produttore sulla minima unita' commerciale; 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44, a condizione che i requisiti per l'emissione del passaporto siano rispettati.".