(Convenzione-art. 16)
  Articolo  16  -  Destinatari  dei  programmi  e  delle  misure   di
intervento 
 
  1. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione
interna, a che le persone perseguite per uno dei reati configurati in
conformita' alla presente Convenzione abbiano accesso ai programmi  o
alle misure menzionati all'articolo 15 paragrafo 1, in condizioni che
non siano ne' pregiudizievoli ne' contrarie ai diritti alla difesa  e
alle esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare  nel
rispetto delle regole che governano il principio della presunzione di
innocenza. 
  2. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione
interna, a  che  le  persone  condannate  per  i  reati  definiti  in
conformita' alla presente Convenzione possano accedere ai programmi o
misure menzionati all'articolo 15 paragrafo 1. 
  3. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione
interna, a che programmi o misure di intervento vengano messe in atto
o adattate per corrispondere ai bisogni connessi  allo  sviluppo  dei
bambini che abbiano commesso reati di natura sessuale, inclusi coloro
che sono al di sotto dell'eta'  della  responsabilita'  penale,  allo
scopo di trattare i loro problemi di condotta sessuale.