Articolo 16 - Destinatari dei programmi e delle misure di intervento 1. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione interna, a che le persone perseguite per uno dei reati configurati in conformita' alla presente Convenzione abbiano accesso ai programmi o alle misure menzionati all'articolo 15 paragrafo 1, in condizioni che non siano ne' pregiudizievoli ne' contrarie ai diritti alla difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle regole che governano il principio della presunzione di innocenza. 2. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione interna, a che le persone condannate per i reati definiti in conformita' alla presente Convenzione possano accedere ai programmi o misure menzionati all'articolo 15 paragrafo 1. 3. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione interna, a che programmi o misure di intervento vengano messe in atto o adattate per corrispondere ai bisogni connessi allo sviluppo dei bambini che abbiano commesso reati di natura sessuale, inclusi coloro che sono al di sotto dell'eta' della responsabilita' penale, allo scopo di trattare i loro problemi di condotta sessuale.