Art. 16. Per i trasporti di combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi, l'esercente e' responsabile in conformita' alle norme della presente legge, per le sostanze: a) che provengono dall'impianto nucleare da lui esercito sino a quando non siano prese in consegna da altri che sia responsabile ai sensi della presente legge; b) che siano destinate all'impianto da lui esercito e provengano da un esercente di paese straniero che, in base alla sua legge nazionale od a convenzioni internazionali, non sia obbligato ad assumere la responsabilita' in limiti almeno uguali a quelli della presente legge. L'esercente e' liberato dalla responsabilita' per i trasporti di cui ai commi precedenti qualora il trasporto sia effettuato da un trasportatore a cui tale responsabilita' sia trasferita per legge.