Articolo 16. Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione A meno che il trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione accertano il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato al momento: a) del loro scambio tra gli Stati contraenti; b) del loro deposito presso il depositario; o c) della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se cosi' e' stato convenuto.