(Convenzione - art. 16)
                            Articolo 16. 
Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di  accettazione,  di
                     approvazione o di adesione 
 
  A meno che il trattato non disponga altrimenti,  gli  strumenti  di
ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione accertano  il
consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato al momento: 
    a) del loro scambio tra gli Stati contraenti; 
    b) del loro deposito presso il depositario; o 
    c) della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se
cosi' e' stato convenuto.