Art. 16.
                        Decadenza del diritto

  Le  disposizioni  del  presente  titolo,  con esclusione per quelle
contenute  nell'articolo 13, gia' previste dalla legge 2 aprile 1968,
n.  482, si applicano fino a quattro anni dalla data di rimpatrio del
profugo o entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.